L’Accordo Collettivo del calcio femminile spagnolo
- Silvio Bogliari
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Come anticipato negli scorsi mesi (https://www.calciodonne.it/rubriche/approfondimento/parliamone/26613-lo-sciopero-della-serie-a-spagnola-una-crisi-gestionale) il calcio femminile spagnolo sta vivendo una fase di sviluppo che lo porterà ad essere un campionato modello: nessun altro paese europeo infatti è riuscito ad ottenere quello che in Spagna, l’associazione dei clubs e il sindacato delle giocatrici, hanno raggiunto lo scorso mercoledì 19 febbraio, vale a dire il primo accordo collettivo dedicato esclusivamente al calcio femminile.
Sebbene non dovrebbe esistere una differenza tra accordi di categoria, poiché dovrebbero stipularsi solamente degli accordi collettivi dedicati ai calciatori in quanto tali senza alcuna distinzione di genere, è fondamentale regolare attraverso le leggi quel fenomeno che sta diventando sempre più una realtà concreta e globalmente diffusa, ovvero il calcio femminile.
L’accordo collettivo spagnolo in questione disciplina tutti gli aspetti vincolati all’attività sportiva delle calciatrici, dalle ferie annuali, ai contratti di lavoro, alle indennità di formazione, agli stipendi, il tutto in quaranta tre articoli.
L’accordo collettivo inizia col definire il suo ambito di applicazione: si dirige alle giocatrici che godono di un contratto di lavoro sportivo a titolo oneroso, con carattere di continuità, e che prestano la propria attività per un club di Serie A. Di conseguenza, anche nel nuovo accordo collettivo spagnolo trova applicazione il criterio dell’onerosità previsto dalla legge italiana n.91, del 23 marzo 1981: anche in Spagna infatti la Federazione (che non ha mai voluto partecipare alle trattative per l’accordo collettivo) non ha ancora considerato come sport professionistico il calcio femminile.
Di contro, l’aspetto negativo della nuova regolazione è che si applica soltanto alle giocatrici di Serie A ed eventualmente a quelle giocatrici delle squadre B che durante la stagione vengano convocate almeno dodici volte con la prima squadra.
Successivamente l’art. 7 delimita, come limite massimo, la giornata lavorativa delle giocatrici a sette ore, mentre a livello settimanale il limite massimo sarà di trenta cinque ore.
Per quanto riguarda gli allenamenti, l’accordo preclude ogni forma di esclusione arbitraria delle calciatrici dalla squadra: stabilisce infatti che gli allenamenti saranno possibili solamente in forma collettiva, essendo permessa l’esclusione dal resto della squadra solo nei casi di recupero da infortuni.
Agli articoli 9 e 10 dell’accordo, si fissano i termini del riposo settimanale e delle ferie annuali: in quanto al riposo settimanale, le giocatrici godranno di un riposo minimo di un giorno e mezzo che dovrà essere usufruito in maniera continuata.
Allo stesso modo, le calciatrici avranno diritto a trenta giorni di ferie annuali retribuite nel caso in cui siano tesserate come professioniste per almeno una stagione; al contrario, avranno diritto alle ferie nella misura proporzionale all’attività sportiva prestata.
Di questi trenta giorni feriali, ventuno dovranno essere sfruttati senza interruzione e, in nessun modo, si potrà compensare lo sfruttamento delle ferie con una prestazione economica offerta dal club di appartenenza.
In tema di contratti di lavoro sportivo, le calciatrici e i clubs dovranno rimettersi alla legge che regola l’attività professionistica dei giocatori professionisti, ottenendo quindi piena tutela giuridica; tuttavia l’accordo collettivo introduce importanti disposizioni normative.
La durata dei contratti infatti sarà sempre determinata poiché, ovviamente nel calcio non esistono i contratti a tempo indeterminato: quello che non ammette l’accordo collettivo sono i rinnovi taciti dei contratti.
Qualora due società si accordino per un prestito oneroso di una giocatrice, quest’ultima avrà diritto al 15% del prezzo pattuito dalle società pagabile dal club cedente.
Al contrario, l’accordo collettivo nel suo art. 19, impone che la giocatrice avrà diritto al 15% del prezzo pagato dal club acquirente nell’ipotesi di trasferimento definitivo ad un nuovo club.
In merito agli stipendi, l’accordo esordisce definendo quali saranno le retribuzioni che costituiscono lo stipendio delle giocatrici, ovvero il signing bonus, il premio partita, il salario mensuale, le paghe extra, il premio di anzianità e i diritti d’immagine.
Lo stipendio minimo annuale garantito a ogni giocatrice di Serie A, che avrà un contratto di lavoro a tempo pieno, sarà di 16.000 €; al contrario, le giocatrici con contratto di lavoro sportivo part-time, avranno diritto ad uno stipendio annuale minimo di 12.000 €.
Una delle perplessità che porta con sé il nuovo accordo collettivo è proprio legata allo stipendio minimo delle giocatrici: il calcio femminile ancora non possiede tutte le risorse economiche del calcio maschile e forse, al momento, non tutti i clubs possono garantire delle tali cifre a tutte le giocatrici della propria rosa.
Come detto, tra le novità assolute dell’accordo collettivo troviamo il cosiddetto “signing bonus”, tanto discusso nel calcio maschile e diventato famoso con l’affaire Neymar ai tempi del trasferimento al Paris Saint Germain: il signing bonus è quella somma a cui avrà diritto la giocatrice nel momento della firma del contratto o del rinnovo e che andrà sempre pagata, poiché, secondo la giurisprudenza spagnola, non è vincolata alla prestazione sportiva della giocatrice (come avviene per i bonus per goal segnati), bensì forma parte dello stipendio stesso.
Allo stesso modo, la calciatrice che non avrà ceduto a terzi i propri diritti d’immagine, avrà diritto a percepire dal club una retribuzione stabilita per iscritto dalle parti: ad ogni modo, l’accordo collettivo vieta che la giocatrice ceda nella loro interezza, i diritti d’immagine al club di appartenenza.
Infine, il quinto capitolo dell’accordo collettivo ha ad oggetto tutti i diritti che vengono riconosciuti alle giocatrici, quali la libertà di espressione (soprattutto per le tematiche relative allo sviluppo della loro professione), prevenzione delle molestie sul lavoro, diritti sindacali delle giocatrici, diritto allo studio e alla formazione culturale e accademica.
Tuttavia, quello su cui appare debole e approssimativo l’accordo collettivo è la tutela delle giocatrici in materia di maternità. L’art. 39 stabilisce infatti che: “Nel caso di gravidanza di una giocatrice durante il suo ultimo anno di contratto, la giocatrice avrà diritto ad optare per qualsiasi delle due seguenti possibilità: a) rinnovo del contratto per una stagione addizionale alle stesse condizioni dell’ultima stagione; b) il non rinnovo del contratto”.
Pertanto, il nuovo accordo collettivo non introduce una tutela integrale delle giocatrici in tema di maternità ma, al contrario, propone un “aut aut” di esito scontato per le calciatrici.
Nonostante quest’ultima disposizione normativa che probabilmente sarà integrata con altri testi legali, l’accordo collettivo spagnolo siglato lo scorso mercoledì 19 febbraio, rappresenta una nuova tappa verso lo sviluppo completo del calcio femminile che deve passare obbligatoriamente per una dettagliata regolazione giuridica.
Silvio Bogliari