Caso Fossati - Novese calcio femminile. Comunicazione ufficiale
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Di seguito riporto il comunicato inviatoci in data 20/01/2021 dall'Avvocato Matteo Sperduti
"A seguito della notifica delle motivazioni relativamente al procedimento verso l'allenatore Fossati che hanno aggravato la sanzione inflitta al medesimo dobbiamo evidenziare il nostro "stupore" circa una sentenza che, agli occhi di chi scrive, appare non supportata da alcun elemento giuridico di rilievo e, soprattutto, effettua un mero richiamo ad aspetti giurisprudenziali che, come più volte da noi evidenziati, non possono essere direttamente collegati al caso di specie.
La Corte Federale con il proprio provvedimento ha, impropriamente, modificato un evidente principio di diritto giuridico che rende ancor meno tutelato il diritto di difesa in capo ai soggetti deferiti. Soprattutto, la cosa più grave è che al sig. Fossati è stata riconosciuta una condotta "penalmente rilevante" molto grave (che noi ribadiamo non essere vera e per la quale ci difenderemo ulteriormente, ricordando di aver depositato apposita denuncia). Ed allora ci chiediamo come mai la Corte, organo giudicante, ed ancor prima la Procura Federale non abbiano inviato tutti gli atti alla Procura della Repubblica competente per un riscontro, proprio come riconosce il Codice di Giustizia Sportiva, avendo riscontrato un reato in capo al deferito. Non esiste un reato per il solo ordinamento giuridico sportivo e questo permette di chiarire che lo stesso è privo di fondamento se supportato, come nel nostro caso, solo dalle dichiarazioni della presunta persona offesa senza terzi riscontri e senza elementi concreti che ne legittimano la validità (e nel caso di specie non vi è persona offesa visto che nessuna denuncia è mai stata fatta da nessuno degli interessati). Sarebbe gravissimo, ancor di più nel procedimento sportivo, se si procedesse a condannare per le sole parole dei soggetti denuncianti, tenuto conto che l'ordinamento giuridico sportivo, cosi come oggi strutturato, riconosce in capo ai deferiti pochi strumenti di difesa.
Ad ogni modo, riteniamo che cosi come portato avanti il giudizio vi sia stata una evidente lesione del diritto di difesa del sig. Fossati il quale, prima si è dovuto difendere dal deferimento, che tutti gli organi di stampa e non solo hanno riportato, nel quale si richiamavano immagini, foto, conversazioni tra le parti mai depositate in giudizio perchè inesistenti (e la sentenza lo ribadisce) e poi, cambiando impropriamente la contestazione, ha subito una condanna cosi esemplare per le sole dichiarazioni di una parte che era assolutamente coinvolta in tutta la vicenda.
Anche perchè raramente due organi giudiziari si esprimono in maniera totalmente differente, come è avvenuto nel caso di specie, nella valutazione dei pochi elementi probatori portati dalla Procura Federale.
Senza, però, entrare per ora nel merito di queste questioni e senza voler rendere pubblici gli atti in nostro possesso, sarà nostra cura far valere i diritti dell'allenatore davanti agli organismi giudiziari competenti sportivi e non solo.
Rimaniamo disponibili ad ogni eventuale chiarimento per quanto di nostra competenza.
Distinti saluti.
Avv. Matteo Sperduti "
Studio Legale Lex Pontina
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