Calcio: le novità della Finanziaria 2018
- Ilenia_Milanese
- Rubriche
- Parliamone
- Posted On
- Visite: 3901
Tra le importanti novità introdotte dalla Legge Finanziaria 2018, in vigore dal 1° gennaio, un’attenzione particolare è rivolta al mondo del pallone e al settore femminile.
5 gennaio 2018 - In vigore dallo scorso 1° gennaio 2018, la Legge di Bilancio 2018 - Legge dello Stato 27.12.2017 n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, ha introdotto importanti novità che riguardano lo sport italiano in generale - come la nascita delle Associazioni Sportive Dilettantistiche a scopo di lucro e l’introduzione del registro nazionale degli Agenti Sportivi - rivolgendo comunque particolare attenzione al mondo del calcio.
Una questione assolutamente da non sottovalutare è che a respirare aria nuova è anche il mondo sportivo femminile e che, anche se per i dettagli si dovrà aspettare ancora fino alla fine di febbraio, alle donne sono stati dedicati dei trafiletti in esclusiva!
I cambiamenti, trattati singolarmente in seguito, riguardano gli incentivi per gli adeguamenti e gli ammodernamenti degli impianti calcistici, la variazione delle quote di ripartizione delle risorse del Campionato di calcio di serie A, la previsione di un fondo a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano e la destinazione della somma residua prevista per lo sport sociale e giovanile a società appartenenti alla Lega calcio professionistico, mantenendo il fine di supportare il settore giovanile.
Modifiche al D.Lgs. 09.01.2008, n. 9
L’articolo 1 al comma 352 indica le modifiche apportate al Decreto Legislativo 09.01.2008, n. 9 “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”.
a. all'articolo 22, dopo il comma 3 è aggiunto il comma 3-bis che prevede l’incentivo delle opere di ammodernamento degli impianti calcistici “in favore delle società appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega Pro e alla Lega nazionale dilettanti che hanno beneficiato della mutualità”, con un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 12% dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000 euro.
b. l’articolo 26 viene, invece, sostituito completamente, con la conseguente variazione delle quote di ripartizione delle risorse del Campionato di calcio di serie A (per i dettagli si rimanda al comma di riferimento riportato alla fine).
Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano
Seguendo l’ordine normativo, è ancora il comma 369 ad assumere una rilevanza importante, sia per quel che riguarda il calcio, sia per l’intero movimento sportivo femminile del nostro Paese, con l’istituzione del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», “pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, a 7 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
A far esplicitamente parte del fondo di cui sopra - i cui dettagli saranno disposti entro il 28 febbraio di ogni anno con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati - è la realizzazione di eventi calcistici di rilevanza internazionale (lettera b)).
Ma altri punti del comma, seppur non indirizzati esclusivamente al mondo del pallone, lo riguardano.
La lettera d), per esempio, prevede il sostegno della maternità delle atlete non professioniste. Finalmente, una sorta di riconoscimento del diritto ad essere tutelate come mamme: una grande conquista del settore sportivo in rosa, segregato nella gabbia del dilettantismo dall’ormai lontano 1981 (Legge n. 91 del 23.05.1981).
Infine, se alla precedente lettera b, non vi è alcuna precisazione di quali eventi calcistici di rilevanza internazionale si tratti, la lettera f) indica chiaramente il sostegno al settore rosa, includendo nel fondo di potenziamento sportivo la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale.
Sport sociale e giovanile
Il gioco del calcio ancora protagonista della Finanziaria 2018 con specifiche disposizioni al comma 370 per quanto riguarda il settore giovanile.
In particolare è previsto l’utilizzo dell’importo residuo alla data del 10.01.2018 della somma da destinare allo sport sociale e giovanile (art. 145, c. 13 della L. 23.12.2000, n. 388), “nel limite di 1 milione di euro all'anno, per la concessione da parte del CONI alle società appartenenti alla Lega calcio professionistico che ne fanno richiesta:
a. di un contributo annuo in forma capitaria pari a euro 5.000 e di un contributo annuo pari al 50 per cento della retribuzione minima pattuita tra le associazioni di categoria per ogni giovane di serie in addestramento tecnico e ogni giovane professionista di eta' inferiore a 21 anni, come rispettivamente regolamentati dalla Federazione italiana giuoco calcio;
b. di un contributo annuo pari al 30 per cento dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza per ogni preparatore atletico.”
Ilenia Milanese
calciodonne.it
Legge dello Stato 27.12.2017 n. 205 - Legge di Bilancio 2018
(G.U. 29.12.2017 n. 302)
Parte I - Sezione I: Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici
Articolo 1
352. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Al fine di incentivare l'ammodernamento degli impianti calcistici, in regime di proprieta' o di concessione amministrativa, in favore delle societa' appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega Pro e alla Lega nazionale dilettanti che hanno beneficiato della mutualita' e' riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 12 per cento dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000 euro, realizzati mediante l'impiego delle somme di cui al comma 1 entro il terzo periodo d'imposta successivo alla loro
attribuzione. Il contributo e' riconosciuto nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le modalita' di attuazione dell'incentivo anche al fine del rispetto del limite di spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 »;
b) l'articolo 26 e' sostituito dal seguente:
«Art. 26 (Ripartizione delle risorse del Campionato di calcio di serie A) -
1. La ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A, dedotte le quote di cui all'articolo 22, e' effettuata con le seguenti modalita':
a) una quota del 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al Campionato di serie A;
b) una quota del 30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti;
c) una quota del 20 per cento sulla base del radicamento sociale.
2. La quota di cui al comma 1, lettera b), e' determinata nella misura del 15 per cento sulla base della classifica e dei punti conseguiti nell'ultimo campionato, nella misura del 10 per cento sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati e nella misura del 5 per cento sulla base dei risultati conseguiti a
livello internazionale e nazionale a partire dalla stagione sportiva 1946/1947.
3. La quota di cui al comma 1, lettera c), e' determinata sulla base del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, tenendo in considerazione il numero di spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati, nonche' in subordine l'audience televisiva certificata.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri di ponderazione delle quote di cui al comma 1, lettera b), nonche' i criteri di determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra di cui al comma 1, lettera c) ».
369. Al fine di sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano e' istituito presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo denominato « Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano », con una dotazione pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, a 7 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Tali risorse sono destinate a finanziare progetti collegati a una delle seguenti finalita': a) incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport; b) sostenere la realizzazione di eventi calcistici di rilevanza internazionale; c) sostenere la realizzazione di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale; d) sostenere la maternita' delle atlete non professioniste; e) garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalita' del minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione; f) sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale. L'utilizzo del fondo di cui al presente comma e' disposto con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati. Al fine di consentire il pieno ed effettivo esercizio del diritto alla pratica sportiva di cui alla lettera e), i minori cittadini di Paesi terzi, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso societa' o associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, senza alcun aggravio rispetto a quanto previsto per i cittadini italiani.
370. L'importo che residua alla data del 1o gennaio 2018 della somma da destinare allo sport sociale e giovanile, di cui all'articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' utilizzato, ai medesimi fini indicati nella predetta disposizione, nel limite di 1 milione di euro all'anno, per la concessione da parte del CONI alle societa' appartenenti alla Lega calcio professionistico che ne fanno richiesta: a) di un contributo annuo in forma capitaria pari a euro 5.000 e di un contributo annuo pari al 50 per cento della retribuzione minima pattuita tra le associazioni di categoria per ogni giovane di serie in addestramento tecnico e ogni giovane professionista di eta' inferiore a 21 anni, come rispettivamente regolamentati dalla Federazione italiana giuoco calcio; b) di un contributo annuo pari al 30 per cento dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza per ogni preparatore atletico.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti il CONI, la Federazione
italiana giuoco calcio e la Lega calcio professionistico, sono definite le modalita' di applicazione delle agevolazioni di cui al presente comma.