Decreto Dignità: divieto di pubblicità Giochi & Scommesse per le manifestazioni sportive
- Lorenzo Testai
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Si è riunito ieri 2 luglio 2018 in tarda serata il primo Consiglio dei Ministri sotto la guida del nuovo Primo Ministro Conte.
È stato approvato il decreto dignità che prevede molte misure di contrasto a tutela della dignità dei lavoratori e delle imprese e importanti misure di contrasto alla ludopatia.
È stabilito al primo comma dell’art. 8, infatti, che con lo scopo di rafforzare la tutela per il consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità anche indiretta relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana o periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet.
Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata.
Sono escluse dal divieto le lotterie nazionali a estrazione differita.
L’inosservanza delle disposizioni, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di € 50.000.
L’Autorità competente alla contestazione ed all’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
I proventi derivanti dalle sanzioni saranno destinati ad apposito capitolo di spesa finalizzato al finanziamento di un fondo per il contrasto al gioco di azzardo patologico.
Al 5° comma è prevista una disposizione transitoria in cui viene sancito che ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile la normativa vigente anteriormente alla medesima data.
Lorenzo Testai