Doping: Rebecca Gonnet patteggia 12 mesi squalifica
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La Prima Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping, in data 20 luglio 2020, nel procedimento disciplinare nei confronti dell’atleta Rebecca Gonnet (tesserata FIGC), in ordine alla violazione di cui all’art. 2.1 NSA, visti gli artt. 27.1 e 27.2 NSA vigenti e l’accordo sottoscritto dalle parti in data 1/7/2020, nonché visti gli artt. 2.1, 4.5.2.1 delle stesse NSA, valutato l’accordo, valutata corretta la qualificazione dei fatti e ritenuta congrua la sanzione concordata, dichiara l’efficacia dell’accordo e applica all'atleta la sanzione della squalifica di 12 mesi, a decorrere dal prelievo avvenuto in data 22/12/2019 e con scadenza al 21/12/2020.
In data 20 gennaio 2020, la Prima Sezione del TNA, in accoglimento dell'istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelarela sig.ra Rebecca Gonnet (tesserata FIGC) riscontrata positiva alla sostanza Clostebol Metabolita a seguito di un controllo disposto dal Ministero della Salute (SVD) ex lege 376/2000 al termine della gara FIGC –LND “Campionato Serie C girone A “Torino – Academy Parma Calcio” ” svoltasi a Pianezza il 22 dicembre 2019.
Il clostebol, di solito utilizzato come clostebol acetato, è uno steroide anabolizzante. È il 4-cloro derivato del testosterone, che venne utilizzato dagli atleti della Repubblica Democratica Tedesca per aumentare le prestazioni fisiche.
Sicuramente la ragazza del Torino ne avrà fatto un uso sotto forma di crema per uso topico, per la rigenerazione del tessuto cutaneo. Fungendo infatti da anabolizzante, favorisce la stimolazione della produzione di molecole complesse quali lipidi e proteine. Viene al riguardo utilizzato per la cura di abrasioni, ulcere cutanee e ragadi per favorirne la cicatrizzazione sfruttandone l'effetto anabolizzante.
Care calciatrici, bisogna stare molto attente ad assumere sostanze proibiti anche in crema onde evitare violazioni dei protocolli antidoping. Specificate sempre che siete atlete quando andate in farmacia e non vi fidate mai dei maghi tutto fare o del fai da te.
L'art. 2.1 riporta quanto segue:
Uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito da parte di un Atleta. 2.1. Ciascun Atleta deve accertarsi personalmente di non assumere alcuna sostanza vietata poiché sarà ritenuto responsabile anche per il solo uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito. Ai fini dell’accertamento della violazione delle NSA, infatti, non sarà necessario dimostrare l’intento, la colpa, la negligenza o l’utilizzo consapevole da parte dell’Atleta.
Articolo 2 Violazioni del Codice Mondiale Antidoping
Le seguenti voci costituiscono violazioni delle NSA in quanto violazioni del Codice WADA:
- La presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker nel campione biologico dell’Atleta.
- Ciascun Atleta deve accertarsi personalmente di non assumere alcuna sostanza vietata poiché sarà ritenuto responsabile per il solo rinvenimento nei propri campioni biologici di qualsiasi sostanza vietata, metabolita o marker. Ai fini dell’accertamento della violazione delle NSA, infatti, non è necessario dimostrare l’intento, la colpa, la negligenza o l’utilizzo consapevole da parte dell’Atleta.
- Una prova sufficiente di violazione della normativa antidoping ai sensi dell’articolo 2.1 è dimostrata da uno dei seguenti fattori:
- la presenza nel campione biologico A di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker nel caso in cui l’Atleta rinunci all’analisi del campione biologico B ed il campione biologico B non venga analizzato;
- la presenza nel campione biologico B di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker che confermi l’esito delle analisi effettuate sul campione biologico A.