Finalmente la sentenza
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che decreta la Vesevus Trecase vincitrice del Campionato di Serie C Regionale Attraverso questo comunicato l’A.S.D. Vesevus Trecase, nella persona del mister Marano e del presidente D’Auria, vogliono ringraziare quanti attraverso il sito calciodonne.it hanno risposto al nostro dubbio nonché quesito che a quanto pare varia a seconda delle regioni. Di seguito, riportiamo la sentenza emessa dalla Commissione Disciplinare in merito, e quindi la conseguente (finalmente!) promozione della Vesevus alla categoria superiore.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, come da documentazione, acquisita presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, emerge che la calciatrice Liccardo Luisa, nata il 14.06.1992, alla data di svolgimento dell’evento agonistico, aveva da tempo compiuto il quindicesimo anno d’età. La vicenda verte, quanto al suo aspetto essenziale, sull’interpretazione dell’art. 34, comma 3, N.O.I.F., relativo all’autorizzazione a partecipare all’attività agonistica da parte di atleti e/o atlete. La richiamata normativa (che da tempo configura una vexata quaestio, non solo a cagione delle articolate possibilità connesse al combinato disposto con l’art. 31 N.O.I.F., ma anche in ragione della non chiara formulazione dei due distinti articoli) distingue le posizioni soggettive degli atleti maschi, rispetto a quelle delle atlete di sesso femminile. Per l’esattezza, essa stabilisce che possano partecipare all’attività agonistica, previa autorizzazione del Comitato Regionale competente per territorio, “i calciatori giovani che abbiano compiuto anagraficamente il quindicesimo anno di età ed i calciatori di sesso femminile, che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età”. Sul punto, va precisato, in via preliminare, che è assolutamente acclarato e non discutibile che l’autorizzazione, da parte del Comitato Regionale competente
per territorio, debba essere formalizzata mediante la relativa pubblicazione sul suo Comunicato Ufficiale, quantomeno il giorno precedente la gara di riferimento. La questione, dunque, è circoscritta agli altri aspetti: in via specifica, se una calciatrice che abbia compiuto il quindicesimo anno d’età (e che sia stata precedentemente autorizzata dal C.R. Campania, sulla base e nel rispetto dell’art. 34, comma 3, N.O.I.F., nella fascia d’età dal quattordicesimo anno compiuto, in poi) debba essere, dalla sua società di appartenenza, sottoposta ad altra autorizzazione presso il medesimo C.R., anche dopo aver compiuto il quindicesimo anno d’età; in ogni caso, se una calciatrice, che abbia compiuto il quindicesimo anno di età, indipendentemente anche da una sua eventuale, precedente autorizzazione sulla base dell’art. 34, comma 3, N.O.I.F., debba essere ulteriormente autorizzata. Nella fattispecie, la calciatrice, in ordine alla quale la società reclamante ha proposto reclamo, per il riconoscimento della sua presunta posizione irregolare, alla data della gara aveva compiuto da tempo il quindicesimo anno d’età, essendo nata, si ripete, il 14.06.1992. Inoltre, la calciatrice medesima era stata autorizzata dal C.R. Campania, sulla base dell’art. 34, comma 3, N.O.I.F., a partecipare all’attività agonistica a favore della stessa società Sport Napoli (antagonista della reclamante nella gara, di cui al reclamo in esame), come dal C.U. n. 48 del 7.12.2006, pag. 955. Sul punto, deve ulteriormente precisarsi che la data di scadenza dell’autorizzazione (18.05.2007) è riferita, in via esclusiva, alla data indicata nel relativo certificato d’idoneità alla pratica sportiva agonistica, allegato dalla società istante, a corredo della richiesta di autorizzazione. Come potrà rilevarsi dalla giurisprudenza che sarà richiamata nel testo di questa delibera, la data di cui innanzi non può essere ritenuta come quella, trascorsa la quale sarebbe stata necessaria una successiva autorizzazione annuale: al 18.05.2007, invero, l’atleta aveva già compiuto il quindicesimo anno d’età. Sull’argomento, anche in considerazione della sua particolare complessità, appare doveroso citare la giurisprudenza della C.A.F., assolutamente prevalente ed, anzi, assorbente. Questa C.D.T. si limiterà a richiamare, a stralcio testuale, quella relativa ai calciatori di sesso femminile, peraltro con la doverosa precisazione che la giurisprudenza del medesimo Organo di Giustizia Sportiva è del tutto analoga, a non volerla qualificare identica, a quella riferita ai calciatori; con l’unica; ovvia differenza del limite d’età (quindici per le calciatrici, sedici per i calciatori), oltre il quale la preventiva autorizzazione sulla base dell’art. 34, comma 3, N.O.I.F., deve ritenersi ultronea e non necessaria, in quanto non prescritta. Anno sportivo 1996/’97 – C.U. n. 30/C – riunione dell’8.05.1997 – gara Giulianova – Azzurra 94 del 26.01.1997: “… l’A.S. Azzurra 94 aveva utilizzato la calciatrice Federica Di Lorenzo, priva dell’autorizzazione del Comitato Regionale, prevista dall’art. 34, comma 3, N.O.I.F. … la Di Lorenzo, al momento della disputa della gara, aveva già compiuto il quindicesimo di età, per cui l’autorizzazione all’impiego della calciatrice non era necessaria… una volta compiuto il quindicesimo anno di età, le calciatrici possono prendere parte alle gare di cui sopra (di attività agonistiche non espressamente riservate alle categorie giovanili), senza alcuna autorizzazione”. Anno sportivo 2003/2004 – C.U. n. 38/C del 15.03.2004 – gara Casa della Gioventù – Athena Somma del 18.01.2004: “… la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia si è basata sulla falsa interpretazione del punto 3 dell’art. 34 N.O.I.F., dichiarando che la calciatrice era in posizione irregolare, non essendo abilitata per l’età anagrafica alla disputa della gara, considerando scaduta l’autorizzazione del C.R. Lombardia del 31.03.2003. Invero, l’art. 34, punto 3, N.O.I.F., in primis non pone alcun termine all’autorizzazione e, quindi, qualsiasi limitazione temporale appare del tutto arbitraria… L’autorizzazione per i minori a partecipare a gare… viene concessa sulla base di un certificato medico che ne sancisce la raggiunta maturità psicofisica, maturità che, quindi, non può successivamente perdersi”. Questa C.D.T. ritiene che i richiami alle citate delibere della C.A.F. siano di assoluta chiarezza ed, ancor più, coerenti e conformi al caso, di cui al reclamo in esame. Di conseguenza, questa C.D.T. ritiene doveroso uniformarsi al chiaro, inequivoco orientamento della C.A.F., quale si evince dalle sue decisioni, innanzi riportate a stralcio, con il rigetto del reclamo della società Real Sannio Donne e la convalida del risultato acquisito sul campo.
P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo della società Real Sannio Donne, con la conferma del risultato acquisito sul campo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata.
(dal comunicato ufficiale figc-campania di giovedì 29 maggio)