Giovedì, 21 Novembre 2024
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RICORSO DELLA S.S. LAZIO CALCIO FEMMINILE

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cgfTESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N. 044/CGF– RIUNIONE DEL 5 SETTEMBRE 2012.
1. RICORSO DELLA S.S. LAZIO CALCIO FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI:
A) DELLA INIBIZIONE PER MESI 7 INFLITTA ALLA SIGNORA ELISABETTA CORTANI;
B) DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 ALLA RECLAMANTE;


INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE:
A) DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 8, COMMI 9 E 10, C.G.S IN RELAZIONE ALL'ART.
94 TER, COMMA 11, N.O.I.F.;
B) DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. (NOTE NN. 8425/829PF11-12/MS/VDB DEL 24.5.2012 E 8417/825PF11-12/MS/VDB DEL 24.5.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 26.7.2012)
Con decisione resa nota col Com. Uff. n. 8/CDN del 26.7.2012, la C.D.N., riuniti i due deferimenti disposti dalla Procura Federale nei confronti di Cortani Elisabetta, presidente della S.S. Lazio Calcio Femminile e di detta società, riteneva, la prima, colpevole della violazione di cui agli artt.1, 1°comma e 8, 9° e 10° comma C.G.S. in relazione all'art. 94 ter, 11° comma N.O.I.F., per aver omesso di ottemperare, nel prescritto termine di 30 gg., a quanto stabilito dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. (Com. Uff. n. 108 del 4.1.2012) che le imponeva di saldare le spettanze dovute alle calciatrici Valetto Francesca e Duò Roberta, e il sodalizio di ciò direttamente responsabile, infliggendo alla Cortani l'inibizione per mesi 7 ed alla S.S. Lazio la penalizzazione di 2 punti da imputare alla classifica del Campionato 2012/2013. 
Detta pronuncia, impugnata davanti a questa Corte, veniva annullata a causa di un vizio vulnerante il diritto alla difesa con rimessione degli atti al primo Giudice (Com. Uff. n. 003/CGF del 9.7.2012).
Nel successivo giudizio di rinvio la C.D.N. esaminava separatamente i due deferimenti, ed essendosi la Cortani avvalsa, in entrambi i procedimenti, del rito alternativo di cui all'art. 23 C.G.S., accolto dall'organo giudicante con relative ordinanze, ribadiva la sussistenza per le due violazioni disciplinari della responsabilità diretta della società cui irrogava, con distinte decisioni, per ciascuna di esse, 1 punto di penalizzazione (Com. Uff. n. 8/CDN del 26.7.2012). 
Avverso le stesse ha reclamato, con unico atto, a questo collegio la società laziale lamentando:

a) che in primo grado non fosse stato valutato come il leggero ritardo nell'adempimento, comunque posto in essere in data 8.3.2012, trovava adeguata giustificazione in una sorta di "causa di forza maggiore" costituita dall'essere, all'epoca, la Cortani, totalmente impegnata in compiti di assistenza alla proprio madre gravemente malata, come comprovato dalla prodotta documentazione sanitaria;
b) che in ogni caso la quantificazione della sanzione era stata determinata facendo riferimento a una doppia violazione, mentre, sia processualmente, in ragione dell'avvenuta riunione dei due deferimenti, sia sostanzialmente, per la coincidenza, anche temporale, delle condotte antiregolamentari, trattavasi di un'infrazione unica tutto al più continuata; ha chiesto, di conseguenza, l'annullamento della penalizzazione o, quanto meno, la sua decurtazione a 1 punto con eventuale aggravio di ammenda.
Il reclamo non è ammissibile.
Lo stesso, infatti ha per oggetto due distinte e non cumulabili decisioni nulla rilevando, in proposito, l'iniziale provvedimento di riunione assunto dalla C.D.N. all'udienza del 27.6.2012 in quanto, all'evidenza, caducato dal successivo annullamento della conseguente pronuncia, deciso, come chiarito in narrativa, in grado di appello. 
Le infrazioni di cui alle contestazioni sono state, nel giudizio di rinvio, trattare disgiuntamente senza che fosse necessaria alcuna ulteriore declaratoria di separazione poiché il percorso processuale iniziava "ex novo" e competeva alla C.D.N. stabilirne le modalità. Peraltro, com'è noto, la riunione dei procedimenti per connessione soddisfa unicamente esigenze di celerità ed economia processuali ed è del tutto ininfluente rispetto alla possibilità di assemblaggio o unificazione delle singole violazioni oggetto delle procedure riunite. 
Quanto sopra vale a confutare le elaborate, ma tutto sommato infondate, argomentazioni difensive che incontrano un ostacolo insormontabile nel vizio non sanabile che colpisce il momento inziale di presentazione del reclamo. 
Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposta dalla S.S. Lazio Calcio Femminile di Roma e dispone addebitarsi la tassa reclamo. 
2. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELLA S.S. LAZIO CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI MESI 8 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8417/825PF11-
12/MS/VDB DEL 24.5.2012 E NOTA N. 8425/829PF11-12/MS/VDB DEL 24.5.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 26.7.2012)
Con decisione resa nota col Com. Uff. n. 105/CDN del 27.6.2012, la C.D.N., riuniti i due deferimenti proposti dalla Procura Federale nei confronti di Cortani Elisabetta presidente della S.S. Lazio Calcio Femminile e di detta società, riteneva, la prima, colpevole della violazione di cui agli artt.1,1°comma ed 8, 9°e 10°comma C.G.S. in relazione all'art.94 ter, 11°comma N.O.I.F., per aver omesso di ottemperare, nel prescritto termine di 30 gg., a quanto stabilito dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. (Com. Uff. n. 108 del 4.1.2012) che le imponeva di saldare le spettanze dovute alle calciatrici Valetto Francesca e Duò Roberta, ed il sodalizio di ciò direttamente responsabile, infliggendo alla Cortani l'inibizione per mesi 7 ed alla S.S. Lazio la penalizzazione di 2 punti da imputare alla classifica del Campionato 2012/2013.
Detta pronuncia, impugnata davanti a questa Corte, veniva annullata a causa di un vizio vulnerante il diritto alla difesa con rimessione degli atti al primo Giudice (Com. Uff. n. 003/CGF del 9.7.2012).
Nel successivo giudizio di rinvio la C.D.N. esaminava separatamente i due deferimenti, ed essendosi la Cortani avvalsa, in entrambi i procedimenti, del rito alternativo di cui all'art. 23 C,G.S., accolto dall'organo giudicante con relative ordinanze, riteneva la sanzione di mesi 4 concordata per ciascuna delle due violazioni contestate congrua, concludendo conformemente, con distinte decisioni, le due procedure (Com. Uff. n. 8/CDN del 26.7.2012).
Contro le stesse, perchè a suo dire inficiate da errore di fatto, è ricorsa a questa Corte, per revocazione, con unico atto, la S.S. Lazio Calcio Femminile nell'interesse del suo presidente 
Cortani Elisabetta, assumendo che i due procedimenti, essendo stati celebrati in ''trattazione congiunta'' ,avrebbero dovuto portare ad una valutazione complessiva degli addebiti, tenuto presente che, comunque, il dovuto alle due calciatrici, sia pure con ritardo peraltro ampiamente giustificato, era stato saldato, e che il termine di scadenza imposto dall'art. 94 ter N.O.I.F., pur essendo essenziale, non poteva considerarsi decadenziale. 
Ha chiesto l'annullamento dell'inibizione di mesi otto inflitta alla Cortani, inibizione da rimodulare, in rescissoria, a mesi 4 o, eventualmente, in altra giudicata più equa. Il ricorso non è ammissibile in quanto diretto a contestare e, in caso di esito positivo, ad annullare e riformare due distinte e non cumulabili decisioni.
Nessun elemento contrario, invero, può trarsi nè dal precedente provvedimento di riunione assunto dalla C.D.N. all'udienza del 27.6.2012, caducato dall'essere stata la conclusiva delibera annullata in seconda istanza da questa Corte, nè, secondo quel che si sostiene, dall'essere stati, i due deferimenti, trattati congiuntamente.
Tale locuzione infatti non ha alcuna significazione o valenza processuale e serve unicamente per definire un aspetto di mera contemporaneità cronologica che nulla ha a che vedere con un formale provvedimento di riunione; peraltro nemmeno richiesto dall'odierna ricorrente a fronte di un ordine del giorno, a lei noto, prevedente due distinti procedimenti, in ogni caso anche quest'ultimo viene notoriamente adottato per soddisfare esigenze di economia e celerità processuali e non incide sul merito delle vicende accorpate.
Sotto profilo diverso e solo per amore di completezza può aggiungersi inoltre che notevoli perplessità suscita anche la qualificazione del presunto errore ascritto al primo Giudice, errore che, se esistente, non colpirebbe il fatto costituente l'illecito disciplinare, ma piuttosto il percorso logicodeduttivo seguito dal giudicante onde pervenire al suo convincimento.
Le argomentazioni suesposte contrastano le tesi difensive che, in ogni caso, trovano un preliminare ostacolo insormontabile nel vulnus che colpisce il momento iniziale di incardinamento della revocazione.
Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposta dalla S.S. Lazio Calcio Femminile di Roma e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
IL PRESIDENTE
Mario Serio
Pubblicato in Roma il 13 settembre 2012
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Antonio Di Sebastiano Giancarlo Abete 

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