Giovedì, 21 Novembre 2024
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ACCOLTO IL RICORSO DELLA S.S. LAZIO FEMMINILE

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La Corte di Giustizia Federale, in ACCOGLIMENTO del reclamo, visto l'art. 37, comma 4, ultima parte, C.G.S., dichiara la nullità del provvedimento di primo grado e rimette gli atti al primo giudice.
Il Procuratore Federale aveva deferito la presidente laziale per un difetto formale e non sostanziale escludendo il diritto di difesa. Infatti, l'Avv. di Cortani aveva presentato la richiesta di rinvio dell'udienza, motivata da un ricovero d'urgenza in terapia intensiva, che però non fu tenuta in considerazione e portò, alla presidente laziale, 12 mesi di inibizione ridotti a 7 mesi e due punti di penalizzazione in classifica da scontare nel campionato successivo. La Corte di G.F. ha annullato tale provvedimento e ha rimandato al procuratore gli atti perchè vengono nuovamente rivalutati alla presenza della parte deferita. Al di la dei fatti, che non sono di nostra competenza e spiegherà la società capitolina, è veramente deprimente che questi epiloghi si ripetano con troppa frequenza e i presidenti, per avere giustizia, sono costretti a presentare contro-reclamo alla Corte di Giustizia Federale e in alcuni casi anche al TAR o al CONI. Troppa superficialità nell'emanare deferimenti o ritenere inammisibili i reclami, sperando nella passività dei presidenti. Perchè il GS non valuta da subito ogni dettaglio? perchè non punire anche il procuratore federale in caso di errore? chi deve tutelare le società?

1. RICORSO S.S. LAZIO CALCIO FEMMINILE avverso le sanzioni:
a) della inibizione per mesi 7 inflitta alla signora Elisabetta Cortani;
b) la penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/2013 alla reclamante; inflitte a seguito di deferimenti del Procuratore Federale per violazione:
a) degli artt. 1, comma 1, e 8, commi 9 e 10, C.G.S in relazione all'art. 94 ter, comma 11 N.O.I.F.
b) dell'art. 4, comma 1, C.G.S. (note nn. 8425/829pf11-12/MS/vdb del 24.5.2012 e 8417/825pf11-12/MS/vdb del 24.5.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 105/CDN del 27.6.2012)

La Corte di Giustizia Federale, in ACCOGLIMENTO del reclamo, visto l'art. 37, comma 4, ultima parte, C.G.S., dichiara la nullità del provvedimento di primo grado e rimette gli atti al primo giudice.

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Testata giornalistica registrata al Tribunale di Firenze il 15 settembre 2016  n. 6032.
Direttore Walter Pettinati - PROMOITALIA Editore.

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