MODIFICA NOIF: LIMITE A 16 ANNI, 2 EXTRACOMUNITARIE E COMUNITARIE ILLIMITATE
- Walter Pettinati
- Istituzioni
- LND - FIGC
- Posted On
- Visite: 5076
Con la pubblicazione, in data odierna, del comunicato ufficiale n.294, sono stati approvati importanti cambiamenti alle NOIF che vi trasmettiamo integralmente. Riassumendo: IL limite di età per partecipare ai campionati della LND, regionali e nazionali, è stato portato a 16 anni. Apertura al tesseramento illimitato di calciatrici comunitarie e a 2 atlete extra comunitarie.
ART. 34: LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE
I calciatori "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anni di età, e i calciatori di sesso femminile, che abbiano compiuto il 16° anno di età, possono tuttavia partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, purchè autorizzati dal Comitato Regionale - LND., territorialmente competente. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:
a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del DM 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità;
b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore alla partecipazione a tale attività.
La partecipazone del calciatore ad ttività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l'applicazione della punizione sportivaprevista all'art. 12, comma 5, del CGS.
NUOVO TESTO ART. 40 quater
IL TESSERAMENTO DEI CALCIATORI/CALCIATRICI STRANIERI PER LE SOCIETA' DILETTANTISTICHE.
1 Le società della LND possono tesserare, entro il 31 Dicembre, e schierare in campo due soli calciatori ex-tracomunitari, ovvero due sole calciatrici extra-comunitaria, un numero illimitato di calciatori/calciatrici di cittadinanza comunitaria, che siano stati t esserati per società appartenenti a Federazioni estere, purchè in regola con le leggi vigenti in amteria di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:
1.1 Calciatori/calciatrici estracomunitari/e;
a) certificato internazionale di trasferimento;
b) copia del permesso di soggiorno che dovrà averescadenzanon anteriore al 31 Gennaio dell'anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore/calciatrice richiede il tesseramento;
c) certificato di residenza in Italia;
d) dichiarazione sottoscritta del calciatore/calciatrice e della società contenente il nome della società estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia.
1.2 Calciatori/calciatrici comunitari/e:
a) certificato internazionale di trasferimento;
b) certificato di residenza in Italia;
c) dichiarazione sottoscritta del calciatore/calciatrice e della società contenente il nome della società estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia.
Fatto salvo quanto pr evisto al punto art.40 quinquies, i calciatori/calciatrici tesserati a norma dei precedenti punti 1.1 e 1.2 possono essere trasferitio svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli. In ogni caso, vale l limite di tesseramento dei calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, di cui al comma 1, del presente articolo.
Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della FIGC e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente. A partite dalla stagionesportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati , le Divisioni e i Dipartimenti di competenz delle società interessate, secondo i termini e el procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o dei Dipartimenti di competenza delle società interessate e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente.
In caso di richiesta di primo tesseramento con la società dilettantistica italiana di calciatori/calciatrici comunitari ed estracomunitari di età inferiore ai 18 anni, si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.
2. I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazioni estera, sono parificati, ad ogni effetto ai calciatori italiani. Per il loro tesseramento è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia d un documento di identità.
I calciatori/calciatrici "non pr ofessionisti", trasferiti all'estero e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all'estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero. Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi pr esso qualunque società.
Il tesseramento dei calciatori di cui al presente comma decorre dalla data di comunicazione della FIGC.
3. I calciatori/calciatrici di cittadinanza extracomunitaria, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per federaioni estera e che richiedono il tesseramento per società della LND devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federaizone estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia e il permesso di soggiorno che dovrà avere scadenza non anteriore al 31 gennaio dell'anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore/calciatrice richiede il tesseramento. In caso di richiesta di primo tesseramento con società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.
I calciatori/calciatrici di cittadinanza comunitaria, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che nonsiano stati mai tesserati per Federazione estera e che r ichiedono il tesseramento pr la società della LND devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera e il certificato di residenza anagrafica. In caso di richiesta di primo tesseramento con società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.
Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies e all.art.94 ter, NOIF, i calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma sono parificati a tutti gli effetti ai calciatori italiani. Essi possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i tesseramenti e gli svincoli.
Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della FIGC e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente. A partite dalla stagionesportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati , le Divisioni e i Dipartimenti di competenz delle società interessate, secondo i termini e el procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o dei Dipartimenti di competenza delle società interessate e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente.