ECCO LE PRIME SENTENZE
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MARRAS: LA "MAZZATA" A SEGUITO DELLA DENUNCIA DELLA DCF
apprendo ora della "mazzata" da parte della disciplinare su 7 nostre societa'(Lazio, Milan, Cuneo, Alessandria, Marsala, Master Domini e San Zaccaria) e altre 10 pare siano sotto processo. Multe che variano dai 3mila ai 10mila euro, squalifiche dei presidenti da 8 a 4 mesi.
Tutto questo a seguito della denuncia da parte della Divisione alla corte di giustizia in quanto... Societa' colpevoli di non aver rispettato i tempi di deposito degli accordi economici delle atlete.
A mia memoria,sono circa 20 anni nel calcio femminile, non avevo mai visto un accanimento cosi' feroce verso le societa' del femminile.
Ma dove vogliamo arrivare,quali forme di tutela hanno le societa'.... personalmente mi sono stufato di essere ostaggio di norme che nulla hanno a che fare con lo spirito dilettantistico del nostro movimento,mi sono stufato di essere sotto scacco dell'assocalciator...i mi sono stufato di vivere quotidianamente in un clima di confusione, di polemiche e di autocelebrazioni.
Cara Elisabetta,ti sono vicino e sono vicino agli altri colleghi presidenti.
Qualcuno giustamente dira' che le regole vanno rispettate ed e' giusto che sia cosi', ma ci sono norme che per il nostro movimento devono e possono essere "elastiche" senza che questo agevoli i furbi e i furbastri.Te lo scrive chi per 8 anni ha gestito queste problematice in divisione trovando con la Levati sempre soluzioni nell'esclusivo interesse delle societa' e spesso rischiando in prima persona.
Le societa' sono la spina dorsale del calcio femminile italiano,chi e' stato eletto a rappresentarle ha il dovere di non dimenticarlo mai e deve usare tutte le forze , le forme ed il buon senso per tutelarle.
Sono molto sorpreso che la nostra Divisione viva di norme e sanzioni da applicare anziche' contribuire a farci crescere con informazioni e battaglie comuni nell'interesse generale, anche per cambiare qualche norma... ma si sa' e' solo importante qualche articoletto e qualche immagine televisiva in piu'
Queste mie riflessioni che possono essere rese note(sperando di non essere diffidato da qualcuno) spero servano per accelerare l'inizio dell'attivita' dell'assopresidenti.
Valuterei inoltre l'opportunita' di portare a conosceza dei presidenti della richiesta da parte di alcune societa' di poter accedere agli atti della divisione e la relativa risposta.
Con stima.
Leonardo Marras
Presidente Torres
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450
COMUNICATO UFFICIALE N. 85/CDN
(2009/2010)
La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Dott. Sabino Luce, Presidente;
dall’Avv. Alessandro Levanti, dal Dott. Giulio Maisano, Componenti; dall’avv. Gianfranco
Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione
del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 13 maggio 2010 e ha assunto le seguenti
decisioni:
“”
(267) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ELISABETTA
CORTANI (Presidente della Soc. SS Lazio Calcio Femminile) E DELLA SOCIETA’ SS
LAZIO CALCIO FEMMINILE (nota n. 6488/1144pf09-10/GT/dl dell’8.4.2010).
la Commissione Disciplinare;
letto il deferimento; esaminati gli atti, udite le conclusioni delle parti presenti con il
rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità
disciplinare di entrambi gli incolpati e l’applicazione alla sig.ra Elisabetta Cortani della
sanzione di mesi diciotto di inibizione ed alla Soc. SS Lazio Calcio Femminile quella
dell’ammenda di €. 10.800,00, mentre il difensore ha invocato la concessione di ogni
attenuante ai propri rappresentati con conseguente riduzione al minimo della sanzione da
irrogare, osserva quanto segue.
L’ipotesi accusatoria scaturisce dalla missiva inoltrata alla Procura Federale da parte del
Presidente della Divisione Calcio Femminile in data 18 gennaio 2010 con la quale lo
stesso comunica che la società deferita non ha depositato gli accordi economici
riguardanti 27 calciatrici da essa.
L’art. 31 del C. U. n° 1 stagione 2009/2010 emanato dalla predetta Divisione impone tale
deposito anche quando l’accordo non prevede la corresponsione di alcuna somma a
qualsivoglia titolo e quindi deve obbligatoriamente essere effettuato sulla base delle
modalità sancite dalla normativa vigente.
Non avendolo fatto i deferiti, che hanno eccepito l’inapplicabilità delle norme di cui si
ipotizza la violazione alle calciatrici minorenni o impiegate in Campionati di livello
regionale, sono incorsi nella violazione disciplinare contestata e conseguentemente gli
stessi sono passibili delle sanzioni siccome indicate nel dispositivo, che tiene conto di
quanto provato dagli incolpati.
P. Q. M.
Accoglie il deferimento ed infligge alla sig.ra Elisabetta Cortani la sanzione di mesi 4
(quattro) di inibizione ed alla Soc. SS Lazio Calcio Femminile quella dell’ammenda di €.
5.000,00 (cinquemila/00).
(268) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO
SALVATORE RUGGIERO (Presidente della Soc. Polisportiva Mater Domini ASD) E
DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA MATER DOMINI ASD (nota n. 6424/1142pf09-
10/GT/dl del 6.4.2010).
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Con atto del 6 aprile 2010 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione
Disciplinare Nazionale il sig. Antonio Salvatore Ruggiero, Presidente della Polisportiva
Mater Domini la Polisportiva Mater Domini per rispondere, il primo della violazione dei
doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e
degli atti federali di cui all’art. 1 comma 1 CGS, con riferimento all’art. 94 ter, comma 2
delle NOIF ed all’art. 31 del C.U. n. 1 del 3 luglio 2010 della Divisione Calcio Femminile
della LND, per non avere provveduto a depositare, o far per venire alla Divisione di
appartenenza gli accordi economici di 5 calciatrici maggiorenni; la seconda a titolo di
responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS in relazione all’addebito
contestato al Ruggiero.
La Società Pol. Mater Domini ha presentato memoria.
All’odierna riunione il rappresentante della Procura Federale ha chiesto la declaratoria
della responsabilità disciplinare di entrambi e l’applicazione al sig. Ruggiero della sanzione
di mesi quattro di inibizione ed alla Polisportiva Mater Domini dell’ammenda di € 2.000,00.
E’ presente inoltre il sig. Ruggiero il quale si riporta integralmente alle memorie depositate.
L’ipotesi accusatoria scaturisce dalla missiva inoltrata dal Presidente della Divisione Calcio
Femminile alla Procura Federale in data 18 gennaio 2010 con la quale si comunica che la
società deferita non ha depositato gli accordi economici relativi alle calciatrici in questione.
L’art. 31 del C.U. n. 1 del 3 luglio 2010 della Divisione Calcio Femminile impone tale
deposito anche quando l’accordo non prevede la corresponsione di alcuna somma a
qualsivoglia titolo e quindi deve obbligatoriamente essere effettuato sulla base delle
modalità sancite dalla normativa vigente.
Non avendolo fatto i deferiti, che hanno in sostanza ammesso l’addebito, adducendo
giustificazioni al loro operato prive di pregio, sono incorsi nella violazione disciplinare
contestata e conseguentemente sono passibili delle sanzioni indicate in dispositivo
determinate con riferimento alle circostanze di fatto e di diritto ed agli orientamenti degli
organi di giustizia sportiva in casi analoghi.
P.Q.M.
Dichiara Antonio Salvatore Ruggiero e la Polisportiva Mater Domini responsabili della
infrazione di cui al deferimento, ed applica al Ruggiero la sanzione di mesi 1 (uno) di
inibizione ed alla Soc. Polisportiva Mater Domini quella dell’ammenda di € 1.000,00
(mille/00).
(269) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIETRO
ACCARDI (Presidente della Soc. ASD Marsala Calcio Femminile) E DELLA SOCIETA’
ASD MARSALA CALCIO FEMMINILE (nota n. 6487/1143pf09-10/GT/dl dell’8.4.2010).
la Commissione Disciplinare;
letto il deferimento; esaminati gli atti, udite le conclusioni del rappresentante della Procura
Federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi gli
incolpati e l’applicazione al sig. Pietro Accardi della sanzione di mesi dodici di inibizione ed
alla Soc. ASD Marsala Calcio Femminile quella dell’ammenda di €. 7.600,00, osserva
quanto segue.
L’ipotesi accusatoria scaturisce dalla missiva inoltrata alla Procura Federale da parte del
Presidente della Divisione Calcio Femminile in data 18 gennaio 2010 con la quale lo
stesso comunica che la società deferita non ha depositato gli accordi economici
riguardanti 19 calciatrici da essa tesserate.
L’art. 31 del C.U. n° 1 stagione 2009/2010 emanato dalla predetta Divisione impone tale
deposito anche quando l’accordo non prevede la corresponsione di alcuna somma a
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qualsivoglia titolo e quindi deve obbligatoriamente essere effettuato sulla base delle
modalità sancite dalla normativa vigente.
Non avendolo fatto i deferiti, che sono rimasti del tutto inattivi di fronte all’addebito loro
mosso, sono incorsi nella violazione disciplinare contestata e conseguentemente gli stessi
sono passibili delle sanzioni siccome indicate nel dispositivo
P. Q. M.
Accoglie il deferimento ed infligge al sig. Pietro Accardi la sanzione di mesi 4 (quattro) di
inibizione ed alla Soc. ASD Marsala Calcio Femminile quella dell’ammenda di €. 3.000,00
(tremila/00).
(271) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARIA ROSA
BELLINZONA LIANORA (Presidente della Soc. ACF Alessandria) E DELLA SOCIETA’
ACF ALESSANDRIA (nota n. 6671/1166pf09-10/MS/vdb del 13.4.2010).
la Commissione Disciplinare;
letto il deferimento; esaminati gli atti e tra essi la documentazione inviata dai deferiti in
data 20 aprile 2010, udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale che ha
chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi gli incolpati e
l’applicazione alla sig.ra Maria Rosa Bellinzona Lianora della sanzione di mesi otto di
inibizione ed alla Soc. ACF Alessandria quella dell’ammenda di €. 5.200,00, osserva
quanto segue.
L’ipotesi accusatoria scaturisce dalla missiva inoltrata alla Procura Federale da parte del
Presidente della Divisione Calcio Femminile in data 9 febbraio 2010 con la quale lo stesso
comunica che la società deferita non ha depositato gli accordi economici riguardanti 13
calciatrici da essa tesserate.
L’art. 31 del C.U. n° 1 stagione 2009/2010 emanato dalla predetta Divisione impone tale
deposito anche quando l’accordo non prevede la corresponsione di alcuna somma a
qualsivoglia titolo e quindi deve obbligatoriamente essere effettuato sulla base delle
modalità sancite dalla normativa vigente.
Nessun rilievo ha il deposito degli accordi economici effettuato ben dopo il deferimento
poiché lo stesso, in base a quanto disposto dal citato C.U. n° 1, doveva essere eseguito
entro il 20 settembre 2009 per le calciatrici già tesserate ed entro 15 giorni dalla
sottoscrizione di ogni nuovo tesseramento.
Identica argomentazione rende priva di pregio l’ulteriore circostanza invocata dai deferiti
relativa alla sopravvenuta irreperibilità di alcune delle calciatrici tesserate.
Non essendosi adeguati alle disposizioni emanate in materia i deferiti sono incorsi nella
violazione disciplinare contestata e conseguentemente gli stessi sono passibili delle
sanzioni siccome indicate nel dispositivo
P. Q. M.
Accoglie il deferimento ed infligge alla sig.ra Maria Rosa Bellinzona Lianora la sanzione di
mesi 3 (tre) di inibizione ed alla Soc. ACF Alessandria quella dell’ammenda di €. 3.000,00
(tremila/00).
(272) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO
CALVETTI (Presidente della Soc. ACP Cuneo San Rocco ASD Femminile) E DELLA
SOCIETA’ ACP CUNEO SAN ROCCO ASD FEMMINILE (nota n. 6668/1164pf09-
10/MS/vdb del 13.4.2010).
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la Commissione Disciplinare;
letto il deferimento; esaminati gli atti, udite le conclusioni delle parti presenti con il
rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità
disciplinare di entrambi gli incolpati e l’applicazione al sig. Giorgio Calvetti della sanzione
di mesi diciotto di inibizione ed alla Soc. ACP Cuneo San Rocco ASDF quella
dell’ammenda di €. 8.800,00, mentre il difensore ha invocato la concessione di ogni
attenuante ai propri rappresentati con la riduzione al minimo della sanzione da irrogare,
osserva quanto segue.
L’ipotesi accusatoria scaturisce dalla missiva inoltrata alla Procura Federale da parte del
Presidente della Divisione Calcio Femminile in data 9 febbraio 2010 con la quale lo stesso
comunica che la società deferita non ha depositato gli accordi economici riguardanti 22
calciatrici da essa tesserate.
L’art. 31 del C.U. n° 1 stagione 2009/2010 emanato dalla predetta Divisione impone tale
deposito anche quando l’accordo non prevede la corresponsione di alcuna somma a
qualsivoglia titolo e quindi deve obbligatoriamente essere effettuato sulla base delle
modalità sancite dalla normativa vigente.
Non avendolo fatto i deferiti, sono incorsi nella violazione disciplinare contestata e
conseguentemente gli stessi sono passibili delle sanzioni siccome indicate nel dispositivo
P. Q. M.
Accoglie il deferimento ed infligge al sig. Giorgio Calvetti la sanzione di mesi 4 (quattro) di
inibizione ed alla Soc. ACP Cuneo San Rocco ASDF quella dell’ammenda di €. 5.000,00
(cinquemila/00).
(273) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO
CRUDO (Presidente della Soc. ACFD Milan) E DELLA SOCIETA’ ACFD MILAN (nota
n. 6670/1165pf09-10/MS/vdb del 13.4.2010).
la Commissione Disciplinare;
letto il deferimento; esaminati gli atti, tra cui la memoria prodotta dagli incolpati, udite le
conclusioni delle parti presenti con il rappresentante della Procura Federale che ha chiesto
la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi e l’applicazione al sig.
Francesco Crudo della sanzione di mesi diciotto di inibizione ed alla Soc. ACFD Milan
quella dell’ammenda di € 22.800,00, mentre gli incolpati hanno invocato il proprio
proscioglimento, osserva quanto segue.
L’ipotesi accusatoria scaturisce dalla missiva inoltrata alla Procura Federale da parte del
Presidente della Divisione Calcio Femminile in data 9 febbraio 2010 con la quale lo stesso
comunica che la società deferita non ha depositato gli accordi economici riguardanti 57
calciatrici da essa tesserate.
L’art. 31 del C.U. n° 1 stagione 2009/2010 emanato dalla predetta Divisione impone tale
deposito anche quando l’accordo non prevede la corresponsione di alcuna somma a
qualsivoglia titolo e quindi deve obbligatoriamente essere effettuato sulla base delle
modalità sancite dalla normativa vigente.
Le giustificazione addotte dai deferiti non sono idonee a rappresentare una scriminante dal
momento che: a) a nulla rileva la circostanza che nessuna delle 57 giocatrici faccia parte
della prima squadra, giacchè l’obbligo in questione scaturisce dal tesseramento in sé
stesso anche se effettuato solo per sottoporre le calciatrici a provini; b) per lo stesso
motivo nessun valore ha il fatto che molte di tali calciatrici dopo essersi tesserate non
abbiano poi intrapreso la carriera calcistica oppure siano state vittime di gravi infortuni che
hanno impedito loro di giocare; c) per le giocatrici nelle more divenute maggiorenni non vi
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è prova che gli accordi economici da loro sottoscritti siano stati poi effettivamente
depositati.
Fondata è invece la questione relativa alle calciatrici svincolate in passato, alcune delle
quali trasferite ad altre società, e quella relativa alle calciatrici minorenni ma il loro numero
è tale da non modificare la sostanza del comportamento dei deferiti, i quali ben può dirsi
siano incorsi nella violazione disciplinare contestata, conseguentemente gli stessi sono
passibili delle sanzioni siccome indicate nel dispositivo che tiene conto tra l’altro anche del
ragguardevole numero delle omissioni, tale da considerarsi anche in presenza delle
situazioni relative alle calciatrici svincolate o minorenni.
P. Q. M.
Accoglie il deferimento ed infligge al sig. Francesco Crudo la sanzione di mesi 8 (otto) di
inibizione ed alla Soc. ACFD Milan quella dell’ammenda di €. 10.000,00 (diecimila/00).
(279) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LORIS
SUPRANI (Presidente della Soc. USD San Zaccaria) E DELLA SOCIETA’ USD SAN
ZACCARIA (nota n. 6717/1258pf09-10/GT/dl del 15.4.2010).
Con atto del 15 aprile 2010 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione
Disciplinare Nazionale il sig. Loris Suprani, Presidente della Soc. USD San Zaccaria e la
Soc. USD San Zaccaria per rispondere, il primo della violazione dei doveri di lealtà,
correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di
cui all’art. 1 comma 1 CGS, con riferimento all’art. 94 ter, comma 2 delle NOIF ed all’art.
31 del C.U. n. 1 del 3 luglio 2010 della Divisione Calcio Femminile della LND, per non
avere provveduto a depositare, o far per venire alla Divisione di appartenenza gli accordi
economici di 22 calciatrici maggiorenni; la seconda a titolo di responsabilità diretta ai sensi
dell’art. 4, comma 1 del CGS in relazione all’addebito contestato al Soprani.
All’odierna riunione il rappresentante della Procura Federale ha chiesto la declaratoria
della responsabilità disciplinare di entrambi e l’applicazione al sig. Suprani della sanzione
di mesi diciotto di inibizione ed alla Soc. USD San Zaccaria quella dell’ammenda di €
8.800,00.
L’ipotesi accusatoria scaturisce dalla missiva inoltrata dal Presidente della Divisione Calcio
Femminile alla Procura Federale in data 18 gennaio 2010 con la quale si comunica che la
società deferita non ha depositato gli accordi economici relativi alle calciatrici in questione.
L’art. 31 del C.U. n. 1 del 3 luglio 2010 della Divisione Calcio Femminile impone tale
deposito anche quando l’accordo non prevede la corresponsione di alcuna somma a
qualsivoglia titolo e quindi deve obbligatoriamente essere effettuato sulla base delle
modalità sancite dalla normativa vigente.
Non avendolo fatto i deferiti sono incorsi nella violazione disciplinare contestata e
conseguentemente sono passibili delle sanzioni indicate in dispositivo determinate con
riferimento alle circostanze di fatto e di diritto ed agli orientamenti degli organi di giustizia
sportiva in casi analoghi.
P.Q.M.
Dichiara il sig. Loris Suprani e la Soc. USD San Zaccaria responsabili della infrazione di
cui al deferimento ed infligge al Soprani la sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione ed alla
Soc. USD San Zaccaria quella dell’ammenda di € 3.000,00 (tremila/00).