Giudice sportivo
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- Stagione 2008/2009
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CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE ACCOGLIE IL RECLAMO DELLA FIAMMAMONZA
La Corte di Giustizia Federale esaminato il reclamo del Fiammamonza avverso la decisione del Giudice Sportivo dello scorso 12 novembre in cui infliggeva alla società lombarda la punizione sportiva della perdita della gara per 3 – 0, un punto di penalizzazione in classifica e l’inibizione fino al 19.11.08 dei dirigenti Roberto Lo Grasso e Giuseppe Vinci, ha accolto il reclamo annullando tutte le sanzioni e ripristinando il risultato di 2-1 per il Fiammamonza.
Pertanto la classifica della Serie A è la seguente: Torres 21 punti; Roma* 18; Reggiana 14; Bardolino**, Tavagnacco* 11; Fiammamonza 9; Torino 6; Riozzese, Venezia 5; Atalanta, Chiasiellis 3; Milan 0.
* 1 gara in meno; ** 2 gare in meno.
RICORSO DEL C.F. VICENZA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI:
• PERDITA DELLA GARA ALLA SOCIETÀ VICENZA C.F. CON IL PUNTEGGIO
DI 0-3;
• UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA;
• L'INIBIZIONE FINO AL 30 GENNAIO 2009 AL PRESIDENTE PADOVAN
MAURO PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA;
• L'INIBIZIONE FINO AL 30 GENNAIO 2009 AL DIRIGENTE SCAGLIARI CINZIA
PER AVER REDATTO LA DISTINTA UFFICIALE DI GARA
INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA VICENZA
CALCIO FEMMINILE/LAGHI DEL 25.10.08 (Delibera del Giudice Sportivo presso la
Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 38 del 30.10.08)
La C.G.F. in relazione al reclamo come sopra proposto dal F.C. Vicenza Calcio Femminile di
Vicenza:
- accoglie e, per l’effetto, annulla la sanzione dell’inibizione inflitta al signor Padovan Mauro;
- dichiara inammissibile nel resto.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
RICORSO DEL G.S. ROMA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI:
• PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3;
• PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA;
• INIBIZIONE FINO AL 19.11.08 AL SIG. PETRUNGARO BRUNO;
• INIBIZIONE FINO AL 19.11.08 ALLA SIG.RA DONDOLI TIZIANA,
INFLITTE MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA ROMA
CALCIO FEMMINILE/LAZIO CALCIO FEMMINILE DEL 9.11.08 (Delibera del
Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 40 del 12.11.08)
La C.G.F. in relazione al ricorso come sopra proposto dal G.S. Roma Calcio Femminile di Roma:
- accoglie e, per l’effetto, annulla la sanzione dell’inibizione inflitta al signor Petrungaro;
- dichiara inammissibile nel resto.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.