Dal prossimo campionato qualsiasi calciatrice tesserata per una squadra a 11 FIGC REGIONALI potrà anche tesserarsi con un'altra società di calcio a5 FIGC e disputare due campionati anche senza autorizzazione. Riporto il testo della modifica della NOIF:
Art. 29I "non professionisti"1. Sono qualificati "non professionisti" icalciatori tesserati, compresi quelli disesso femminile, che svolgono attivitàsportiva per società associate nella L.N.D. ,che giocano a "Calcio a Cinque" e chesvolgono attività ricreativa1.bis Ai calciatori non professionisti, alfine di permettere, anche avutoriguardo alle disposizioni FIFA, losvolgimento di attività tanto di calcio aundici, tanto di calcio a cinque, èconsentita la variazione di attività neilimiti e con le modalità fissatedall'art.118 delle NOIF2. Per tutti i calciatori "non professionisti" èesclusa ogni forma di lavoro, sia autonomoche subordinato.3. I rimborsi forfettari di spesa, le indennitàdi trasferta e le voci premiali, ovvero lesomme lorde annuali secondo il disposto delsuccessivo art. 94 ter, possono essereerogati esclusivamente ai calciatoritesserati per società partecipanti aiCampionati Nazionali della L.N.D., nelrispetto della legislazione fiscale vigente edavuto anche riguardo a quanto previsto dalC.I.O. e dalla F.I.F.A..
Art. 32I "giovani dilettanti"1. I calciatori "giovani" dal 14° anno di etàanagraficamente compiuto possonoassumere con la società della LegaNazionale Dilettanti, per la quale sono giàtesserati vincolo di tesseramento sino altermine della stagione sportiva entro laquale abbiano anagraficamente compiuto il25° anno di età, acquisendo la qualifica di"giovani dilettanti".
1.bis Ai calciatori giovani dilettanti, alfine di permettere, anche avutoriguardo alle disposizioni FIFA, losvolgimento di attività tanto di calcio aundici, tanto di calcio a cinque, èconsentita la variazione di attività neilimiti e con le modalità fissatedall'art.118 delle NOIF2. I calciatori con la qualifica di "giovanidilettanti" assumono, al compimentoanagrafico del 18° anno, la qualifica di "nonprofessionista".Art.118Variazione Di Attività1. Il calciatore non professionista ogiovane dilettante tesserato per unasocietà di calcio a undici, può variarel'attività, nei periodi fissati dalConsiglio Federale, tesserandosi peruna diversa società di calcio a cinque.Fermo restando il tesseramento con lasocietà di calcio a undici, alla primavariazione di attività, il calciatoreassume contemporaneamente iltesseramento con la società di calcio acinque.2. Il calciatore non professionista dicalcio a cinque o giovane dilettantetesserato per una società di calcio acinque, può variare l'attività, neiperiodi fissati dal Consiglio Federale,tesserandosi per una diversa società dicalcio a undici. Fermo restando iltesseramento con la società di calcio acinque, alla prima variazione diattività, il calciatore assumecontemporaneamente il tesseramentocon la società di calcio a undici.3. La variazione di attività consente alcalciatore non professionista e giovanedilettante di svolgere l'attività sportivaesclusivamente per la società a favoredella quale ha effettuato la variazione.4. Le variazioni di attività successivealla prima possono essere effettuatedal calciatore una sola volta per ognistagione sportiva e solo a favore dellesocietà di calcio a undici e di calcio a cinque con le quali è tesserato.5. Non è consentita la variazione diattività per i calciatori che hannosottoscritto accordi economici ai sensidell'art.94 ter.6. La richiesta di variazione di attivitàdeve essere redatta su appositomodulo,debitamente sottoscritta dalcalciatore e nel caso di minore di etàanche dall'esercente la potestàgenitoriale, nonchè dal legalerappresentante della Società per laquale il calciatore chiede iltesseramento.Tale richiesta deve essere depositata oinviata a mezzo plico raccomandatocon avviso di ricevimento alla Lega,aiComitati o alle Divisioni.La data di deposito o di spedizione delplico postale stabilisce ad ogni effettola decorrenza del tesseramento e dellavariazione di attività.7. I calciatori non professionisti egiovani dilettanti tesserati per societàche svolgono sia attività di calcio aundici sia attività di calcio a cinquepossono svolgere entrambe lediscipline a favore della società pressola quale sono tesserati.