Sanzioni tutte impugnabili, quella regola è valida solo per la LEGA PRO
- Lorenzo Testai
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A meno che il commissario Fabbricini non abbia fatto una delibera anche per il calcio femminile (che non si trova), la regola "utilizzando a tal fine tre interruzioni nel corso della gara" applicata dalla FIGC (CU N°8 del 06/07/2018) e dal Dipartimento Calcio Femminile (CU N°9 del 29/08/2018) è valida solo per la Lega Pro e non può essere applicata a nessun campionato di calcio femminile.
"A seguito dell'emissione da parte del Giudice Sportivo della Serie C del Dipartimento di Calcio Femminile e della Serie B FIGC della decisione circa la violazione posta in essere da diverse squadre per le sostituzioni durante le partite per un numero di massimo 5 in 3 interruzioni di gioco - ci dice l'Avvocato Sperduti - si specifica che il medesimo organismo giudicante ha tenuto conto di una serie di fattori tra cui la riforma apportata dalla IFAB. già dal 2017, di consentire l'aumento del numero di sostituzioni da 3 a 5, senza che però questa sia direttamente collegata ad un numero specifico di interruzioni della gara."
"L'equivoco di fondo, nasce dal fatto che le NOIF all'art. 74 comma 2 prevedono che le sostituzioni siano in numero di 5 (massimo) ma non viene indicato alcun riferimento al numero di interruzioni in cui effettuare le sostituzioni stesse. In tal senso, il Giudice Sportivo avrebbe dovuto far riferimento esclusivamente alla norma generale prevista dalle NOIF e non alla norma specifica ovvero il Comunicato Ufficiale emesso dal Dipartimento Calcio Femminile."
"Per poter emettere una norma che disciplina una manifestazione sportiva l'unico organismo competente ed avente potere è il Consiglio Federale (o il Commissario Straordinario nel caso di specie). Vedasi infatti il CU n. 21 emesso dalla Lega Pro nel quale è stato previsto il numero di 5 sostituzioni collegati a n. 3 interruzioni di gioco. Ma tale modifica è stata autorizzata dal Commissario Straordinario (CU n. 11 della F.I.G.C., pubblicato in data 12 Luglio 2018) e non dall'organo specifico della Lega."
"Oltretutto, anche in merito al CU 14/DCF della FIGC che ha visto applicare la sanzione della perdita a tavolino della partita per la società che ha effettuato n. 5 sostituzione non rispettando i dettami relativi alle interruzioni, preme anche precisare che la sanzione non può essere quella della sconfitta per la squadra, eventualmente in violazione, in quanto l'art. 17 CGS prevede specificatamente quali sono i casi per cui è possibile applicare una sanzione cosi grave. E quello di specie non è un caso rientrante tra le ipotesi indicate dal Codice."
Calciodonne.it consiglia di rivolgersi all'Avvocato Matteo Sperduti, esperto in diritto sportivo, per organizzarsi in un'unica opposizione alle sanzioni. Va comunque effettuata una analisi specifica attraverso le impugnazioni da parte delle società che si sono viste applicare tale sanzione attraverso il ricorso all'organo di appello.
Chiudo con un'ultima riflessione: il presidente Sibilia impugna gli straordinari poteri del commissario Fabbricini e i suoi dipendenti copiano-incollano una sua delibera?
Qualcosa mi sfugge!
Lorenzo Testai