Disciplina della concorrenza, Art. 95 bis: Applicabile solo alle società professionistiche!
- Walter Pettinati
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La violazione all'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 95 bis, comma 1, lett. B è applicabile solo alle società di calcio professionistiche. A sentenziarlo è la Corte di Giustizia Federale con il comunicato ufficiale n. 138/cgf (2011/2012) che accoglie il ricorso della società ASD Filsport Castellana avverso la sanzione dell'ammenda di € 50.000,00 inflitta ai sensi dell'art. 4, comma 2 c.g.s. per le violazioni ascritte al suo dirigente e consigliere sig. Filomeno Giuseppe che, in violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 95 bis, comma 1 N.O.I.F aveva acconsentito alla partecipazione della calciatrice De Paolo Teodora alla seduta di allenamento della propria squadra e aveva intrattenuto contatti e/o trattative con la suddetta senza la preventiva autorizzazione scritta della società di appartenenza della stessa A.S.D. Pink Sport Time.
A seguito il deferimento del procuratore federale per violazione dell'art. 95 bis, comma 1 n.o.i.f. (nota n. 8330/434pf10-11/am/ma del 4.5.2011) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 5.8.2011).
La A.S.D. Filsport Castellana impugnò la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul Com. Uff. n. 12/CDN del 5.8.2011 e all'udienza del 17.11.2011 il legale della società ricorrente ha discusso il ricorso insistendo per il suo accoglimento e la Procura Federale è intervenuta chiedendone il rigetto con le seguenti motivazioni: "Il ricorso va accolto in quanto la norma richiamata dalla Commissione Disciplinare Nazionale (art. 95 bis N.O.I.F.) per comminare la sanzione è da ritenersi applicabile alle società di calcio professionistiche e dunque non alla società odierna ricorrente, appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio Femminile. Per questi motivi la C.G.F., accoglie il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Filsport Castellana di Castellana Grotte (Bari) e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata." http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/93.$plit/C_2_ContenutoGenerico_30707_StrilloComunicatoUfficiale_lstAllegati_Allegato_0_upfAllegato.pdf
Una sentenza che fa chiarezza sulla tanto discussa normativa della "Disciplina della concorrenza" che vieta, ai professionisti, i "contatti e/o le trattative, dirette o tramite terzi, tesserati o non, tra società e calciatori senza preventiva autorizzazione scritta della società titolare del contratto".
In pratica, i presidenti delle società dilettantistiche, fino ad oggi, contattando le calciatrici prima del 30 giugno (c'è anche ke contatta prima delle partite), hanno violato "solo" l'etica sportiva e adesso possono tirare un sospiro di sollievo: il rischio deferimento svanisce nel nulla.
Perché questo approfondimento? L'attuale periodo e alcune lamentele giunte da presidenti sulle manovre, discutibili, di alcuni colleghi mi hanno portato ad approfondire questo argomento che torna d'attualità alla fine di ogni stagione agonistica con il calcio mercato. Ogni anno i soliti dubbi: si può contattare le calciatrici di altre squadre entro la data del 30 giugno? Ebbene la risposta è si! Non c'è più bisogno di continuare a nascondersi dietro a un dito e dichiarare i nuovi acquisti, in attesa del tesseramento, dalle prime ore del mattino del 1 luglio (ridicolo).
Leggendo con attenzione la normativa, insieme a Francesco Bulleri, esperto in normative federali, le certezze hanno preso il posto dei dubbi e, nonostante che in altre circostanze si è verificata la doppia applicabilità delle norme professionistiche in campo dilettantistico (mancato pagamento degli accordi economici), la ricerca ha portato alla luce quanto esposto per la tranquillità delle calciatrici e presidenti.
Personalmente, credo sia giusto che le atlete possono decidere il proprio futuro senza vincoli e, con professionalità e rispetto, possono valutare i programmi delle società in base, anche, alla serietà dei presidenti.
Walter Pettinati
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Di seguito le due normative estrapolate dalle NOIF e dal CGS:
Art. 95 bis, Disciplina della concorrenza
1. Calciatori con contratto pluriennale non in scadenza a fine stagione:
a) soltanto la società titolare del contratto può decidere se cedere, con il consenso del calciatore, il relativo contratto di prestazione sportiva;
b) sono vietati i contatti e/o le trattative, dirette o tramite terzi, tesserati o non, tra società e calciatori senza preventiva autorizzazione scritta della società titolare del contratto.
2. Calciatori con contratto in scadenza a fine stagione sportiva: a) fino al 31 dicembre sono vietati i contatti e le trattative dirette o tramite terzi con calciatori tesserati per altre società;
b) a partire dal 1 gennaio sono consentiti i contatti e le trattative tra calciatori e società, nonché la stipula di accordi preliminari. La società che intenda concludere un contratto con un calciatore deve informare per iscritto la società di quest'ultimo, prima di avviare la trattativa con lo stesso.
3. L'inosservanza dei divieti e delle disposizioni di cui ai commi che precedono comportano, su deferimento della Procura Federale, le seguenti sanzioni:
a) a carico dei dirigenti, l'inibizione prevista dall'art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva per un periodo non inferiore ad un anno;
b) a carico dei calciatori anche se l'attività è svolta da terzi nel loro interesse, la squalifica prevista dall'art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva in misura non inferiore a due mesi;
c) a carico delle società, l'ammenda in misura non inferiore a Euro 50.000, da destinarsi alla F.I.G.C. per la cura del vivaio nazionale, e, in caso di recidiva, sanzioni più gravi previste dall'art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva.
http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/56.$plit/C_2_ContenutoGenerico_3817_Sezioni_lstSezioni_numSezione_1_lstCapitoli_numCapitolo_6_upfFileUpload_it.pdf
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA All. a) TITOLO I NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 1
Doveri e obblighi generali
1. Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto divieto di dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo, se convocati, di presentarsi innanzi agli Organi della giustizia sportiva.
4. Alle società e ai loro dirigenti, tesserati, nonché ai soggetti di cui al comma 5, è fatto divieto di intrattenere rapporti di abitualità, o comunque finalizzati al conseguimento di vantaggi nell'ambito dell'attività sportiva, con i componenti degli Organi della giustizia sportiva e con gli associati dell'Associazione italiana arbitri (AIA).
5. Sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale.
6. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1 si applicano le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell'art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell'art. 19, comma 1.
7. In caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 2, 3 e 4 si applicano le sanzioni di cui alle lettere b), c), g) dell'art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) dell'art. 19, comma 1.
http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/45.$plit/C_2_ContenutoGenerico_3815_Sezioni_lstSezioni_numSezione_0_lstCapitoli_numCapitolo_0_upfFileUpload_it.pdf