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Ricorso delle calciatrici Duò-Valetto / Lazio

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ctveLa Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 16 Dicembre 2011, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:
4) RICORSO DELLA CALCIATRICE Francesca VALETTO/S.S.LAZIO C.F. - 5) RICORSO DELLA CALCIATRICE Roberta DUO'/S.S.LAZIO C.F.

4) RICORSO DELLA CALCIATRICE Francesca VALETTO/S.S.LAZIO C.F.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 27/10/2011 la Sig.na Francesca VALETTO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.LAZIO CALCIO FEMMINILE, un
accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11.
Precisando di aver percepito rate per €.500,00 richiedeva il riconoscimento della rimanente somma di €.4.500,00.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.LAZIO CALCIO FEMMINILE,,al pagamento in favore della sig.na Francesca VALETTO, della somma di €.4.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DELLA CALCIATRICE Roberta DUO'/S.S.LAZIO C.F.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 27/10/2011 la Sig.na Roberta DUO', si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.LAZIO CALCIO FEMMINILE, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.2.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11.
Precisando di aver percepito rate per €.300,00 richiedeva il riconoscimento della rimanente somma di €.1.700,00.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.LAZIO CALCIO FEMMINILE,,al pagamento in favore della sig.na Roberta DUO', della somma di €.1.700,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
Il Segretario Il Presidente
Enrico Ciuffa Avv.Fabio GALLI
Pubblicato in Roma il 4 Gennaio 2012

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Testata giornalistica registrata al Tribunale di Firenze il 15 settembre 2016  n. 6032.
Direttore Walter Pettinati - PROMOITALIA Editore.

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