La DCF sollecita la delega sui diritti d'immagine!
- Walter Pettinati
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Con una mail indirizzata a tutte le società, la LND-DCF sollecita la sottoscrizione per la delega di negoziazione dei diritti di immagine, pubblicitari e commerciali. La delega era già stata inviata a tutte le società per tutti i diritti d'immagine: radio-televisivi, commerciali e pubblcitari delle società e delle proprie tesserate. Molte società non sono consapevoli che al momento dell'iscrizione alla LND, cedono tutti i diritti in base ai sensi dell'art. 48, comma 2 del regolamento della LND. Chiedono quindi delucidazioni alla DCF ma non vengono soddisfatti e si ritrovano, in cambio, una dichiarazione da sottoscrivere senza aver ricevuto una doverosa spiegazione.
Io credo che la DCF dovrebbe dare un'immediata consulenza, chiara e dettagliata sull'argomento anche perchè diverse società hanno sottoscritto e ceduto la gestione del marketing a società esterne specializzate e stanno aspettando risposte con il rischio di perdere i contratti e le sponsorizzazioni. Io mi limito a trascrivere la norma, che ogni società può trovare nel regolamento LND e che recita quanto segue:
Art. 48 I diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei marchi
1. La Lega rappresenta le società, nel rispetto delle direttive dettate in materia dalla F.I.G.C., nella negoziazione dei diritti collettivi di immagine e di diffusione radiotelevisiva, compresa la sponsorizzazione e la tutela dei marchi, ferma la salvaguardia dei diritti singoli e specifici delle società.
2. La Lega stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei marchi.
3. Tutte le autorizzazioni e le ratifiche hanno valore ed effetto limitatamente al territorio italiano
4. E' fatto obbligo alle società ed ai loro tesserati ottenere specifica e preventiva autorizzazione per:
a) riprodurre e diffondere a scopo pubblicitario, commerciale, industriale o comunque di lucro, immagini, dichiarazioni o attestazioni di calciatori o di altri tesserati;
b) realizzare, al di fuori di circostanze con finalità esclusivamente sportive, registrazioni foniche e visive destinate ad essere riprodotte in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo,
c) concludere accordi per manifestazioni di qualsiasi genere a carattere promo-pubblicitario cui partecipino calciatori o altri tesserati;
d) utilizzare denominazioni, simboli, stemmi o colori della società ed associazioni a fitti promopubblicitari, commerciali, industriali o comunque di lucro.
5. E' fatto obbligo alle società sottoporre alla ratifica della Lega, che può delegare i Comitati e le Divisioni, tutti i contratti promo-pubblicitari da esse stipulati.
6. Le società sono tenute all'osservanza di ogni altra disposizione impartita dalla Lega nelle materie di cui al presente articolo.
Mentre la richiesta da controfirmare riporta quanto segue:
La scrivente società (la "Società") riconosce che ai sensi dei regolamenti federali la Lega Nazionale Dilettanti rappresenta in via esclusiva le società affiliate nella commercializzazione dei diritti di immagine, pubblicitari e commerciali, compresi i diritti di ripresa e trasmissione radiofonica o televisiva, o comunque con qualsiasi mezzo di diffusione, in diretta o differita, in tutto o in parte, delle gare ufficiali dell'intera stagione sportiva, per qualsiasi finalità, nonché nella commercializzazione dei diritti di sponsorizzazione e di concessione di marchi, e con facoltà di cessione dei predetti diritti a terzi. Per quanto possa occorrere, la Società in particolare riconosce o comunque conferisce in via irrevocabile alla Lega Nazionale Dilettanti, per sé e suoi aventi causa, il diritto esclusivo a rappresentare la Società nella conclusione di accordi con terzi, anche commerciali, per il migliore sfruttamento dei predetti diritti, nonché il diritto a realizzare o far realizzare da terzi pubblicazioni, raccolte, e ogni altro materiale editoriale o collezionabile, anche per via elettronica o interattiva, recanti collettivamente le immagini delle società affiliate, comprese quelle della Società e dei suoi tesserati, e raffiguranti i suoi segni distintivi. Riconosce altresì il diritto della Lega Nazionale Dilettanti ad adottare ogni possibile criterio di ripartizione degli eventuali proventi derivanti dallo sfruttamento dei predetti diritti, che sia ispirato a principi di mutualità o sia comunque ritenuto utile nell'interesse del movimento calcistico dilettantistico.