COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
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Co.Vi.So.D. - Liste di svincolo & C. Il consiglio federale della FIGC ha istituito un Organismo Tecnico di controllo denominato Co.Vi.So.D. (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Dilettantistiche), con funzioni di controllo sulle ammissioni ai campionati delle società partecipanti ai Campionati Nazionali dilettantistici. Si pubblicano in allegato, i testi integrali dei - C.U. n. 110/A del 14 maggio 2010 inerenti i termini e le modalità stabiliti dalla L.N.D. per l’invio delle liste di svincolo, per le variazioni di tesseramento e per i trasferimenti fra le Società del settore dilettantistico da valere per la stagione sportiva 2010/2011 - e - C.U. n. 118/A della F.I.G.C. del 3 giugno 2010 inerente l’emanazione del testo dell’art. 52 ter delle N.O.I.F.,- che sono parte integrante del presente C.U.
NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C. ART. 52 TER Co.Vi.So.D. 1. E’ istituito un Organismo Tecnico di controllo denominato Co.Vi.So.D. (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Dilettantistiche), con funzioni di controllo sulle ammissioni ai campionati delle società partecipanti ai Campionati Nazionali dilettantistici. 2. Le procedure ed i criteri di ammissione ai Campionati Nazionali Dilettantistici sono emanate annualmente dalla L.N.D.. 3. La Co.Vi.So.D. è formata da un Presidente e da sei componenti nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio Federale, di cui tre su designazione del Presidente della LND, in possesso dei requisiti di cui al comma successivo. 4. Possono essere nominati componenti della Co.Vi.So.D. coloro che in possesso di specifica competenza e indiscussa moralità e indipendenza, siano: a) docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e economico-aziendali, anche a riposo; b) magistrati di qualsiasi giurisdizione, anche a riposo; c) dottori commercialisti, avvocati, notai, avvocati dello Stato o consulenti del lavoro laureati in economia e commercio con almeno cinque anni di anzianità nella funzione, anche a riposo. 5. Il mandato dei componenti della Co.Vi.So.D. ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte. 6. La Co.Vi.So.D. si avvarrà, per i controlli sulle ammissioni ai singoli campionati, rispettivamente delle Segreterie del Comitato Interregionale, della Divisione Calcio a Cinque, della Divisione Calcio Femminile. 7. Tutte le cariche previste nei comma precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale. I componenti della Co.Vi.So.D. sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d’ufficio. Ad essi è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società soggette al controllo; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico. COMUNICATO UFFICIALE N. 110/A TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 1. Variazioni di tesseramento Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati: a) Calciatori “giovani dilettanti” Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto, in deroga all’art. 39.1 delle N.O.I.F., fino al 31 maggio 2011. La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o i Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. b) Calciatori “non professionisti” Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo), può essere effettuato: - da giovedì 1° luglio 2010 a giovedì 31 marzo 2011 (ore 19.00) La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 N.O.I.F. I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione e richiedere il conseguente tesseramento: 2 - da giovedì 1° luglio a sabato 31 luglio 2010 (ore 12.00) - autonoma sottoscrizione- Art. 103 N.O.I.F. - da lunedì 2 agosto a martedì 31 agosto 2010 (ore 19.00) – con consenso della società dilettantistica – - da lunedì 3 gennaio a lunedì 31 gennaio 2011 (ore 19.00) – con consenso della società dilettantistica – La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini. 2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi: a) da giovedì 1° luglio a venerdì 17 settembre 2010 (ore 19.00) b) da mercoledì 1° dicembre a giovedì 16 dicembre 2010 (ore 19.00) Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.) Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti. Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso le Delegazioni provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria. 3. Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione può avvenire nei seguenti distinti periodi: a) da giovedì 1° luglio a martedì 31 agosto 2010 (ore 19.00) b) da lunedì 3 gennaio a lunedì 31 gennaio 2011 (ore 19.00) 3 Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F.. Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.). La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini. 4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie” da Società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione a società dilettantistiche Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di A, B, 1^ e 2^ Divisione a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi: a) da giovedì 1° luglio a martedì 31 agosto 2010 (ore 19.00) b) - da lunedì 3 gennaio a lunedì 31 gennaio 2011 (ore 19.00) Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle N.O.I.F.. Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.). Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti. Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso le Delegazioni provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria. 5. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale Le richieste di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, possono avvenire: - da giovedì 1° luglio a venerdì 31 dicembre 2010 (ore 19.00) Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso le Divisioni o i Comitati Regionali di competenza, oppure spedite a mezzo posta. In quest’ultimo caso il tesseramento decorre dalla data di spedizione del plico postale, semprechè lo stesso pervenga entro l’11 gennaio 2011. 4 6. Calciatori stranieri provenienti o provenuti da Federazione estera La società di Lega Nazionale Dilettanti può tesserare, entro il 31 dicembre, e schierare in campo un solo calciatore straniero proveniente o provenuto da Federazione estera purché sia documentato quanto previsto dall'art. 40, comma 11, punto 1) e 2), delle N.O.I.F.. La richiesta di tesseramento deve essere inoltrata presso l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. di Roma. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. In virtù delle direttive rese note dalla FIFA in ordine all’art. 4 (allegato 3 del Regolamento dello status e transfert dei calciatori), i calciatori provenienti da Federazione estera, non possono essere acquisiti in prestito da società dilettantistiche. 7. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali: a) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia) Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle Divisioni od ai Comitati di competenza entro i termini sottoindicati e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi: - da giovedì 1 luglio a venerdì 16 luglio 2010 (ore 19.00) (vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura) Liste di svincolo suppletive - da mercoledì 1° dicembre a giovedì 16 dicembre 2010 (ore 19.00) (vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura) Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 17 dicembre 2010. b) Art. 117 delle N.O.I.F. (comma 5) Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato di 2^ Divisione al Campionato Nazionale Dilettanti, può essere sottoscritto: - da giovedì 1° luglio a martedì 31 agosto 2010 (ore 19.00) – autonoma sottoscrizione - da lunedì 3 gennaio a lunedì 31 gennaio 2011 (ore 19.00) – con consenso della società dilettantistica 5 c) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo) Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati e le Divisioni della Lega Nazionale Dilettanti, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2011 (ore 19.00). Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 1° luglio 2011. TERMINI E MODALITA’ PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI “GIOVANI” Art. 107 delle Norme Organizzative Interne (svincolo per rinuncia) I calciatori “Giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi: - da mercoledì 1° dicembre a giovedì 16 dicembre 2010 (ore 19.00). Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 17 dicembre 2010. PUBBLICATO IN ROMA IL 14 MAGGIO 2010 IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete