Coppa Italia: Riozzese - Novese (4-3), sconfitte entrambe le contendenti
- Redazione
- Stagione 2019-2020
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Accade anche questo nel calcio femminile delle meraviglie. Accade che nella sfida di Coppa Italia, Riozzese - Novese, gara terminata 4-3 per le lombarde, il Giudice Sportivo dopo aver letto il referto di gara assegna la sconfitta a tavolino ad entrambe le squadre..
* A.S.D. RIOZZESE F.C.D. - NOVESE CALCIO FEMMINILE
Il Giudice sportivo, visto il referto della gara ASD RIOZZESE - F.C.D. NOVESE CALCIO FEMMINILE, terminata con il risultato di 4-3;
Società RIOZZESE: rilevato che la calciatrice EDOCI Roberta Anna, già tesserata della società ASD RIOZZESE, ha preso parte, in data 11 maggio 2019, alla gara NAPOLI Femminile – ASD RIOZZESE, finale della Coppa Italia Serie C
2018/2019 ed a seguito della medesima le è stata comminata la squalifica per una gara per "Recidiva in Ammonizione (II Infraz)", di cui al C.U. n. 84 del 15 maggio 2019 emesso dal Dipartimento Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti;
- rilevato che la summenzionata squalifica non è stata scontata, come emerge con nitore dal fatto che la squalifica risaliva alla finale, ossia all'ultima gara disputata dalla ASD RIOZZESE, nella Coppa Italia della stagione sportiva;
- rilevato che tale squalifica, pertanto, doveva essere scontata nella presente stagione sportiva, in cui la RIOZZESE risulta prendere parte alla Coppa Italia della Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C.. Ne consegue che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 e 21 C.G.S. la calciatrice EDOCI Roberta Anna doveva scontare la giornata di squalifica nella prima giornata utile della Coppia Italia della Divisione Calcio femminile della F.I.G.C. stagione 2019/20;
- rilevato che, pertanto, ai sensi dell'art. 21, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva la calciatrice EDOCI Roberta Anna, schierata dal 35° minuto del secondo tempo dalla RIOZZES,E non aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto:
- ricorrono, pertanto gli estremi dell’art. 10 comma 6 del codice di Giustizia Sportiva che prevede la sanzione
della perdita della gara con il punteggio 0-3;
Società F.C.D. NOVESE CALCIO FEMMINILE
- rilevato che la società F.C.D. NOVESE CALCIO FEMMINILE (in seguito NOVESE) al 33° e al 46° del secondo tempo ha effettuato due sostituzioni; - rilevato che tali sostituzioni sono state eseguite dopo che erano già state effettuate tre sostituzioni, rispettivamente due al 7° minuto e una sempre al 33° minuto del secondo tempo; - visto il Comunicato Ufficiale n. 159/A del 27 giugno 2019 emesso dalla F.I.G.C. che disciplina la Coppa Italia della Divisione Calcio Femminile, all’art. 6 (pag. 14) alla voce “Partecipazione delle Calciatrici” prevede che le sostituzioni in tale manifestazione potranno essere di numero tre calciatrici per ogni squadra;
- ritenuto che le indebite sostituzioni effettuate dopo le tre precedenti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara, avendo consentito alla società NOVESE di beneficiare, indebitamente, di un apporto aggiuntivo non consentito di due calciatrici dotate di energie fisiche e mentali superiori a coloro che erano già in campo, creando una disparità tra le due squadre:
- rilevato che, quindi, ricorrano gli estremi dell’art. 10 comma 1 e 4 del C.G.S. ove viene stabilito che sia comminata la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 ritenuto che, per quanto sopra, ai sensi dell’art. 10 comma 3 la sanzione della perdita della gara debba essere inflitta ad entrambe le società
P.Q.M.
Delibera di infliggere alla ASD RIOZZESE e alla F.C.D. NOVESE CALCIO FEMMINILE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.