RICORSO MOZZANICA INAMMISSIBILE
- Walter Pettinati
- Stagione 2011-2012
- Serie A - 2011-2012
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La prova televisiva, nella tipologia del reclamo avanzata dalla società Mozzanica per la partita contro il Bardolino Verona non è considerata ammissibile secondo l'art.35 del CGS e quindi il reclamo è stato rifiutato. In pratica, la prova televisiva è ritenuta ammissibile al solo fine dell'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l'uso di espressione blasfema, non visti dall'arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo. Sia nel caso "Sabatino" che nel caso-reclamo "Mozzanica" la prova televisiva non è ammessa e la verifica della verità sportiva non è ritenuta un atto che merita attenzione e considerazione. Queste sono le regole e vanno accettate anche se in contrasto con le regole della lealtà sportiva.
In questi casi, la società e/o il tesserato possono richiedere al Giudice sportivo nazionale l'esame di filmati da loro depositati, al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernente l'uso di espressione blasfema, sanzionato dall'arbitro. In tal caso le immagini televisive possono essere utilizzate come prova di condotta gravemente antisportiva commessa da altri tesserati. Costituiscono condotte gravemente antisportive ai fini della presente disposizione:
- la evidente simulazione da cui scaturisce l'assegnazione del calcio di rigore a favore della squadra del calciatore che ha simulato;
- la evidente simulazione che determina la espulsione diretta del calciatore avversario;
- la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano;
- l'impedire la realizzazione di una rete, colpendo volontariamente il pallone con la mano. In tutti i casi previsti dal presente punto 1.3. il Giudice sportivo nazionale può adottare, a soli fini disciplinari nei confronti dei tesserati, provvedimenti sanzionatori avvalendosi di immagini che offrano piena garanzia tecnica e documentale.
Da evidenziare, che la decisione del GS e la relativa pubblicazione nel comunicato ufficiale della DCF riporta un grossolano errore: la punizione che ha scaturito il reclamo del Mozzanica è stata concessa dall'arbitro nel primo tempo e non nel secondo tempo come viene erroneamente riportato.
Walter Pettinati
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara dell' 8/10/2011 MOZZANICA - BARDOLINO VERONA
Il Giudice Sportivo;
-letto il reclamo proposto nei termini dalla societa' ASD MOZZANICA;
-acquisito e letto il supplemento di referto del direttore di gara;
-premessa l'inammissibilita' della prova televisiva per mancanza di
requisiti tassativi indicati dall'art. 35 C.G.S.;
-preso atto che nel detto supplemento di referto il direttore di
gara escludeva di essere in corso un errore tecnico e confermava
la sua decisione in merito alla punizione in area verificatasi al
34° del secondo tempo
PQM
-rigetta il reclamo proposto dalla societa' ASD MOZZANICA e omologa il
risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio
Mozzanica-Bardolino 1-2;
-si incamera la tassa di reclamo.
si riporta il testo dell'Art. 35
C.G.S: Art. 35 (Mezzi di prova e formalità procedurali)
Archiviato in C.G.S. (Codice di Giustizia Sportiva), Ricorsi Calcio
1. Procedimenti in ordine alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare.
1.1. I rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare altresì ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale.
1.2. Gli Organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall'autore dell'infrazione.
1.3. Per le gare della LNP, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l'uso di espressione blasfema, non visti dall'arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore federale fa pervenire al Giudice sportivo nazionale riservata segnalazione entro le ore 16.00 del giorno feriale successivo a quello della gara. Entro lo stesso termine la società che ha preso parte alla gara e/o il suo tesserato direttamente interessato dai fatti sopra indicati hanno facoltà di depositare presso l'ufficio del Giudice sportivo nazionale una richiesta per l'esame di filmati di documentata provenienza, che devono essere allegati alla richiesta stessa. La richiesta è gravata da una tassa di € 100,00. L'inosservanza del termine o di una delle modalità prescritte determina l'inammissibilità della segnalazione e/o della richiesta. Con le stesse modalità e termini la società e/o il tesserato possono richiedere al Giudice sportivo nazionale l'esame di filmati da loro depositati, al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernente l'uso di espressione blasfema, sanzionato dall'arbitro. In tal caso le immagini televisive possono essere utilizzate come prova di condotta gravemente antisportiva commessa da altri tesserati. Costituiscono condotte gravemente antisportive ai fini della presente disposizione:
la evidente simulazione da cui scaturisce l'assegnazione del calcio di rigore a favore della squadra del calciatore che ha simulato;
la evidente simulazione che determina la espulsione diretta del calciatore avversario;
la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano;
l'impedire la realizzazione di una rete, colpendo volontariamente il pallone con la mano. In tutti i casi previsti dal presente punto 1.3. il Giudice sportivo nazionale può adottare, a soli fini disciplinari nei confronti dei tesserati, provvedimenti sanzionatori avvalendosi di immagini che offrano piena garanzia tecnica e documentale.
1.4. Le disposizioni di cui al punto 1.3. si applicano anche alle gare della Lega Pro, della LND e del Settore per l'attività giovanile e scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l'uso di espressione blasfema; la segnalazione, oltre che dal Procuratore federale, può essere effettuata anche dal commissario di campo, se designato.
1.5. La disciplina di cui ai precedenti punti 1.2. e 1.3. si applica ai tesserati anche per fatti avvenuti all'interno dell'impianto di gioco. La disciplina di cui punto 1.4. si applica ai tesserati anche per fatti avvenuti all'interno dell'impianto di gioco.
2. Procedimenti in ordine al comportamento dei sostenitori.
2.1. I procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara, degli eventuali supplementi e delle relazioni della Procura federale e dei commissari di campo eventualmente designati dalle rispettive Leghe, Comitati o Divisioni che devono essere trasmessi al Giudice sportivo entro le ore 14:00 del giorno feriale successivo alla gara.
2.2. In caso di condotta violenta di particolare gravità, non rilevata in tutto o in parte dagli ufficiali di gara o dai soggetti di cui al precedente punto 2.1., gli Organi della giustizia sportiva possono utilizzare ai fini della decisione immagini televisive segnalate o depositate con le modalità previste dai precedenti punti 1.3. e 1.4.
3. Procedimenti in ordine alla regolarità dello svolgimento della gara, alla regolarità del campo di giuoco e alla posizione irregolare dei tesserati partecipanti alla gara.
3.1. I procedimenti si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e degli eventuali supplementi, nonché di atti ufficiali trasmessi da Organi della FIGC, dalle Leghe, Divisioni e Comitati.
3.2. Quando il procedimento sia stato attivato d'iniziativa di una società, esso si svolge anche sulla base delle deduzioni e, ove previste, delle controdeduzioni delle parti.
4. Procedimenti in ordine alle infrazioni oggetto di denuncia o deferimento da parte della Procura federale.
4.1. I procedimenti si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive. Le decisioni degli Organi della giustizia sportiva emesse a seguito di deferimento devono essere direttamente comunicate all'organo che ha adottato il deferimento nonché alle altre parti a norma dell'art. 38, comma 8.
5. Procedimenti conseguenti a sanzioni non economiche, proposte o irrogate dalla società nei confronti dei tesserati.
5.1. I procedimenti si svolgono sulla base degli elementi contenuti nell'istanza della parte, nelle controdeduzioni, nonché sulla scorta degli elementi ricavati dagli ulteriori mezzi probatori esperiti dagli Organi della giustizia sportiva.