Giovedì, 21 Novembre 2024
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Ricorso della calciatrice Marta Carissimi/Torino

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stopCon reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 7/07/2011 la Sig.na Marta CARISSIMI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società TORINO C.F., un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.10.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11. Precisando di aver percepito rate per €.2.625,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.7.875,00.


La Società non presentava alcun documento a propria difesa.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società TORINO C.F.,al pagamento in favore della sig.na Marta CARISSIMI, della somma di €.7.875,00. Dispone la
restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice, regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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Testata giornalistica registrata al Tribunale di Firenze il 15 settembre 2016  n. 6032.
Direttore Walter Pettinati - PROMOITALIA Editore.

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