RICORSO della CALCIATRICE Adriana RICCIARDI/LAZIO
- Walter Pettinati
- Stagione 2011-2012
- Notizie flash 2011-2012
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9) RICORSO DELLA CALCIATRICE Adriana RICCIARDI/S.S.LAZIO C.F.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 19/05/2011 la Sig.na Adriana RICCIARDI, si rivolgeva aquesta Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.LAZIO CALCIO FEMMINILE, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.3.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11.
Precisando di aver percepito rate per €.500,00 richiedeva il riconoscimento della rimanente somma di€.2.500,00.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivoriscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla streguadel quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso iviindicato
P.Q.M.La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.LAZIOCALCIO FEMMINILE, al pagamento in favore della sig.na Adriana RICCIARDI, della somma di €.2.500,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamentoinviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallostesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previstodall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 19/05/2011 la Sig.na Adriana RICCIARDI, si rivolgeva aquesta Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.LAZIO CALCIO FEMMINILE, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.3.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11.
Precisando di aver percepito rate per €.500,00 richiedeva il riconoscimento della rimanente somma di€.2.500,00.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivoriscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla streguadel quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso iviindicato
P.Q.M.La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.LAZIOCALCIO FEMMINILE, al pagamento in favore della sig.na Adriana RICCIARDI, della somma di €.2.500,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamentoinviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallostesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previstodall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.