Giovedì, 21 Novembre 2024
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CORTE FEDERALE, RESPINTI I RICORSI

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LA CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE RESPINGE I RICORSI DI LAZIO, MILAN, CUNEO E MARSALA CONFERMATE LE INIBIZIONI AI PRESIDENTI E LE MULTE ALLE SOCIETA' INFLITTE A SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER OMESSO DEPOSITO DEGLI ACCORDI ECONOMICI PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 2 N.O.I.F. E DELL’ART. 31 DEL COM. UFF. N. 1 DEL 3.7.2009 DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE. CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE IVa SEZIONE Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico COMUNICATO UFFICIALE N. 16/CGF (2010/2011) TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 285/CGF – RIUNIONE DEL 9 GIUGNO 2010 Collegio composto dai Signori: Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitiello, Dr. G. Paolo Cirillo, Dr. Gabriele De Sanctis, Dr. Luigi Antonio Esposito, Dr. Vito Giampietro, Prof. Alberto Massera, Avv. Cesare Persichelli, Prof. Giovanni Serges, Dr. Giuseppe Sica – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario. 1) RECLAMO S.S. LAZIO CALCIO FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 4 ALLA SIG. ELISABETTA CORTANI, PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 2 N.O.I.F. E DELL’ART. 31 DEL COM. UFF. N. 1 DEL 3.7.2009 DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE; - AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., DELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER OMESSO DEPOSITO DEGLI ACCORDI ECONOMICI RELATIVI A N. 27 CALCIATRICI – NOTA N. 6488/1144PF09-10/GT/DL DELL’8.4.2010 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 85/CDN del 13.5.2010) La S.S. Lazio Calcio Femminile ricorre a questa Corte contro la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (Com. Uff. n. 85 del 13.5.2010) che, su deferimento della Procura Federale, ha inflitto ad essa società, ritenuta direttamente responsabile della violazione di cui all’art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma 2 N.O.I.F., per non aver provveduto a depositare presso la Divisione di appartenenza gli accordi economici relativi a 27 atlete maggiorenni,la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 ed al suo Presidente, Cortani Elisabetta, l’inibizione per la durata di mesi 4. L’impugnazione è finalizzata, in buona sostanza, soltanto ad ottenere una congrua riduzione delle sanzioni, riduzione che, a parere della ricorrente, troverebbe valida giustificazione sia perché nella specie si tratterebbe non di omesso, bensì di ritardato deposito, sia perché molte delle calciatrici tesserate o avrebbero abbandonato l’attività o sarebbero state impiegate solo in gare del Campionato Primavera. Il reclamo non può essere accolto. L’obbligo di depositare gli accordi economici previsto dall’art. 94 ter, comma 2 N.O.I.F. e ribadito al punto 31 del Com. Uff. n 1 del 3.7.2009 della Divisione Calcio Femminile è assoggettato ad un termine perentorio, indicato nel suddetto documento, trascorso inutilmente il quale, la condotta omissiva perseguita si concretizza – trattandosi di adempimento formale – in tutta la sua interezza. Ugualmente indifferente al tasso di gravità della violazione è l’altra argomentazione difensiva per l’elementare rilievo che l’adempimento connesso e cronologicamente vincolato al momento del Tesseramento delle atlete e della conseguente sottoscrizione dell’accordo economico, non subisce alcun tipo di limitazione da prospettazioni future ed è onnicomprensivo. L’organo di prima istanza , quindi, ha correttamente valutato il coefficiente disciplinare delle violazioni tenendo nella giusta considerazione sia la pluralità delle omissioni sia la categoria di appartenenza dell’incolpata, con rigoroso rispetto del regime sanzionatorio di cui all’art. 10, commi 2, 3 e 4 C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’S.S. Lazio Calcio Femminile di Fiumicino (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo. 2) RICORSO A.C.P. CUNEO SAN ROCCO FEMMINILE A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 4 ALLA SIG. GIORGIO CALVETTI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 2 N.O.I.F. E DELL’ART. 31 DEL COM. UFF. N. 1 DEL 3.7.2009 DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE; - AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., DELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER OMESSO DEPOSITO DEGLI ACCORDI ECONOMICI RELATIVI A N. 22 CALCIATRICI - (NOTA N. 6488/1144PF09-10/GT/DL DELL’8.4.2010 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 85/CDN del 13.5.2010) La società Cuneo San Rocco Femminile A.S.D., previo rituale preannuncio di ricorso proposto dalla sig.ra Eva Callipo nell’asserita qualità di legale rappresentante pro tempore del sodalizio ricorrente, ha impugnato la sanzione dell’inibizione per mesi quattro comminata al Presidente della ricordata Associazione e quella dell’ammenda per € 4.000,00 nei confronti del sodalizio, adottata con decisione della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 85/CDN. Con il ricordato preannuncio, l’Associazione reclamante chiedeva copia degli atti e “conferma la nomina quale difensore dell’avv. Mario Stegliano presso il quale elegge domicilio”; il legale così nominato provvedeva successivamente alla sottoscrizione ed all’invio del ricorso. La discussione della controversia veniva fissata per la seduta della Corte del 9.6.2010 nella quale comparivano sia il difensore della società sia l’avv. Camici per la Procura Federale. Quest’ultima, in apertura di dibattimento, eccepiva l’inamissibilità del proposto gravame per difetto, in capo alla sig.ra Eva Callipo, del potere di sottoscrizione degli atti a nome e per conto dell’Associazione, mentre l’avv. Stagliano sosteneva l’ammissibilità dell’appello ed insisteva nel merito per la riduzione della sanzione. Ad avviso della Corte l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Procura Federale è fondata. In effetti, l’atto preliminare di procedimento (preavviso di reclamo) contenente mandato al difensore che ha poi proposto il ricorso, appare sottoscritto da soggetto mancante dei poteri per l’esercizio della rappresentanza legale dell’Ente. La sig.ra Eva Callipo, nel più volte richiamato preannuncio, si afferma “persona autorizzata ad impegnare la società ACP Cuneo San Rocco ASDF, come da foglio di censimento che si allega al presente fax”, senza che tale allegazione risulti materialmente eseguita. La Corte, di conseguenza, può riferirsi soltanto alle risultanze in atti e, quindi, ai fogli di censimento già acquisiti al fascicolo processuale nei quali la sig.ra Callipo viene indicata soltanto come cassiere dell’Associazione, senza alcuna delega alla rappresentanza della stessa e senza rivestire la carica di vice presidente che pacificamente sostituisce il presidente in ogni occasione di impedimento di quest’ultimo. Tale stato degli atti va valutato ai sensi della norma disciplinante la materia, costituita dall’art. 37.1 N.O.I.F., secondo il quale “il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella stagione sportiva avviene all’atto dell’iscrizione la Campionato della società di appartenenza. A tal fine le società sono tenute a comunicare….. i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi. Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione” La disposizione in richiamo, evidenziando la necessità di precisare “qualifiche” ed in particolare “incarichi”, nonchè “l’efficacia” delle comunicazioni e la decorrenza delle stesse, attribuisce loro rilevanza esterna, consentendo di affermare che trattasi di pubblicità costitutiva, non semplicemente notiziale, cosicchè il mancato inserimento della sig.ra Callipo nei soggetti abilitati a rappresentare legalmente l’Ente in difetto di poteri del presidente non la autorizzava a proporre il ricorso per cui è procedimento. La declaratoria di inammissibilità che la Corte è obbligata a rendere esonera dall’esame nel merito del gravame, tuttavia non può non rilevarsi che il deferimento della Procura Federale non è stato inoltrato per omessa presentazione degli accordi economici con le calciatrici come assume la ricorrente, sebbene per ritardato invio degli stessi. Tale ritardo appare sicuramente sanzionabile in quanto intervenuto in data 28.1.2010 dopo che la Presidenza della Divisione, con nota 18.1.2010 diretta all’Associazione ricorrente e ad altri soggetti, rilevava che la Cuneo San Rocco non aveva “provveduto a depositare per la stagione sportiva in corso gli accordi economici con le atlete maggiorenni per essa tesserate”: appare dunque evidente che la trasmissione degli accordi contestati è scarsamente apprezzabile perché intervenuta soltanto dopo l’avvertimento del Presidente della Divisione. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.C.P. Cuneo San Rocco Femminile A.S.D. di Morozzo (Cuneo). Dispone addebitarsi la tassa reclamo. 3) RICORSO A.S.D. CALCIO FEMMINILE MARSALA AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’INIBIZIONE PER MESI 4 AL PRESIDENTE SIG. PIETRO ACCARDI, PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 2 N.O.I.F. E DELL’ART. 31 DEL COM. UFF. N. 1 DEL 3.7.2009 DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE; - DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., DELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER OMESSO DEPOSITO DEGLI ACCORDI ECONOMICI RELATIVI A N. 19 CALCIATRICI - NOTA N.6487/1143PF09-10/GT/DL DELL’8.4.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 85/CDN del 13.5.2010) L’A.S.D. Calcio Femminile Marsala ricorre a questa Corte contro la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (Com. Uff. n. 85 del 13.5.2010) che, su deferimento della Procura Federale, ha inflitto ad essa società, ritenuta direttamente responsabile della violazione di cui all’art.1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma 2, N.O.I.F., per non aver provveduto a depositare presso la Divisione di appartenenza gli accordi economici relativi a 19 atlete maggiorenni, la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 ed al suo Presidente, Accardi Pietro, l’inibizione per la durata di mesi 4. Nei motivi a sostegno assume di aver agito in assoluta buonafede convinta che l’obbligo del deposito non si estendesse anche a quegli accordi economici, quali quelli riguardanti le 19 calciatrici in parola, non prevedenti compenso o rimborso alcuno; chiede, pertanto, l’annullamento delle sanzioni o, almeno, una riduzione delle stesse. Dal canto suo la Procura Federale ha preliminarmente eccepito la inammissibilità del gravame a suo dire sottoscritto da persona – il vicepresidente della società – a ciò non abilitata in quanto priva di specifica delega; concludendo, nel merito, per il rigetto del gravame. L’appello, regolarmente introdotto, non può trovare accoglimento. Va subito detto che l’eccezione sollevata dal requirente non ha pregio; dal “foglio di censimento” del sodalizio siculo in atti si evince che il sottoscrittore del reclamo riveste la carica societaria di vicepresidente, di organo vicario cioè naturalmente designato a rappresentare legalmente la società. in caso di assenza o di impedimento – come si è verificato nella fattispecie – del Presidente. Ciò premesso è appena il caso di evidenziare come la giustificazione addotta dall’appellante tale in effetti non è, dal momento che nel Com. Uff. n. 1 del 3.7.2009 della Divisione Calcio Femminile era, a chiare lettere, specificato come l’obbligo del deposito riguardasse tutti gli accordi economici e quindi “anche quelli non prevedenti alcun compenso”. Per altro verso, la norma di riferimento incorpora un precetto di carattere significativamente formale e quindi onnicomprensivo, non potendosi negare che anche l’accordo privo di previsioni di compensi abbia implicito contenuto economico, perché incide, in senso positivo, sulla disponibilità patrimoniale di una delle parti contraenti. Ad identiche conclusioni devesi pervenire per ciò che concerne la doglianza relativa all’entità delle sanzioni comminate, sanzioni che, se si soppesano giustamente e si sommano, anche considerando il legame della continuazione, le 19 violazioni – una per ogni omesso deposito – consumate e se si considera che la ricorrente milita nell’area di interesse nazionale, non sono né eccessivamente gravose né inique. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Calcio Femminile Marsala di Marsala (Trapani). Dispone addebitarsi la tassa reclamo. 4) RICORSO A.C.F. MILAN AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 8 SIG. FRANCESCO CRUDO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 2 N.O.I.F. E DELL’ART. 31 DEL COM. UFF. N. 1 DEL 3.7.2009 DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE; - AMMENDA DI €. 10.000,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., DELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER OMESSO DEPOSITO DEGLI ACCORDI ECONOMICI RELATIVI A N. 57 CALCIATRICI (NOTA N. 6670/1165PF09-10/MS/VDB DEL 13.4.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 85/CDN del 13.5.2010) Con ricorso ritualmente introdotto, l’A.C.F. Milan ha adito la Corte di Giustizia Federale per l’integrale riforma dei provvedimenti adottati nei confronti di essa ricorrente dalla Commissione Disciplinare Nazionale e di cui al Com. Uff. n. 85/CDN del 13.5.2010. Con tale decisione la detta Commissione Disciplinare Nazionale, accogliendo il deferimento della Procura Federale, applicava al sig. Francesco Crudo Presidente dell’Associazione la sanzione di mesi otto di inibizione ed al sodalizio l’ammenda di € 10.000,00 per violazione delle disposizioni in materia di deposito degli accordi economici intervenuti con le calciatrici. Fissata dalla Corte la seduta del 09.06.2010 per la discussione del gravame, alla stessa partecipavano il sig. Francesco Crudo in proprio, la Vice Presidente dell’Associozione, nonché l’avv. Camici per la Procura Federale. Quest’ultimo eccepiva preliminarmente l’inammissiblità dell’appello nella parte riguardante l’Associazione in quanto sottoscritto da persona inibita. Svoltasi la discussione nella quale la ricorrente sostanzialmente confermava i rassegnati motivi di appello, la Vice Presidente dell’Associazione, prima che la controversia venisse trattenuta in decisione, chiedeva ed otteneva dalla Corte di sottoscrivere il ricorso ai fini della sanatoria prevista dall’art. 33.9 C.G.S., mentre la Procura Federale eccepiva la tardività della richiesta. Ad avviso del Collegio l’eccezione di inammissibilità non appare fondata in quanto la richiamata norma dell’art. 33.9 ben può venir applicata alla controversia in esame, dovendosi considerare irregolarità formale, e quindi sanabile nel termine previsto,sicuramente rispettato nella presente fattispecie, la sottoscrizione del ricorso da parte di soggetto abilitato in luogo di quello inibito. Quali motivi di gravame la ricorrente, dopo aver definito temerario l’esposto della Procura in quanto avanzato senza alcuna indagine, deduce che talune delle tesserate di cui all’elenco contestato non sarebbero più presso la società appellante e, soprattutto, che l’obbligo di invio degli accordi economici sarebbe obbligatorio soltanto per le atlete partecipanti a campionati nazionali, mentre nella vicenda in controversia la maggior parte di esse aveva partecipato ad altre competizioni. Ad avviso della Corte tali motivi di gravame sono infondati. Va precisato, anzitutto, che l’art. 94ter N.O.I.F., pur titolato “Accordi economici….. per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D.”, nel testo del proprio primo comma, prevede l’obbligo di sottoscrivere su apposito modulo gli accordi economici per le calciatrici tesserate “con società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D”, da inviare quindi alla competente Divisione. Il riferimento normativo alla “partecipazione a Campionati Nazionali”, dunque, non considera le calciatrici come pretende la ricorrente, sebbene si rivolge alle società come, tra l’altro, vuole non solo la lettera del Regolamento, ma anche la logica della disposizione: non appare invero consentito valutare in anticipo quali delle calciatrici tesserate per una determinata società avrebbero con certezza poi partecipato al Campionato Nazionale e quali ad altro. Quanto all’art. 31 del Com. Uff. n. 1 della Divisione, lo stesso, sempre in maniera non equivoca, dispone che “gli accordi economici debbono essere sottoscritti ed inviati in Divisione anche se non prevedono alcun compenso” addirittura specificando: “indicare nella voce importo annuale lordo di € 0,00”: da tale previsione non può che discendere l’obbligo di deposito per ogni accordo, anche in difetto di qualsivoglia rimborso. La disciplina regolamentare richiamata conferma che la società ricorrente ha violato la norma nella misura contestata e pertanto, ritenendo congrua la sanzione inflitta in prime cure, il ricorso va disatteso. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C.F. Milan di Milano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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Testata giornalistica registrata al Tribunale di Firenze il 15 settembre 2016  n. 6032.
Direttore Walter Pettinati - PROMOITALIA Editore.

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