La libera circolazione delle giocatrici
- Silvio Bogliari
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La libera circolazione delle persone è una delle libertà fondamentali dell’Unione Europea sancita inizialmente dagli accordi di Schengen del 1985 e in seguito dal Trattato di Maastricht del 1992 che introdusse la cittadinanza europea permettendo così ai cittadini comunitari di spostarsi e risiedere liberamente in qualsiasi stato dell’UE.
Allo stesso modo, l’Unione Europea prevede la libertà per i lavoratori comunitari di svolgere un’attività lavorativa presso un altro Stato membro: tale libertà viene stabilita ad esempio, dall’art. 45 del TFUE e dal Regolamento n.492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’UE.
Ciò nonostante, nella nostra società esiste un settore che risulta immune ai principi, alle libertà e ai diritti fondamentali comuni a tutti i cittadini europei: tale settore è il diritto sportivo, l’insieme di tutte le norme federative e statali che regolano gli sport.
In ambito calcistico infatti la FIFA, un’associazione privata di diritto svizzero e non un ente pubblico come l’UE, vieta con le sue norme, la libera circolazione dei giocatori e giocatrici minorenni comunitarie ed extracomunitarie.
Il divieto è determinato dall’art. 19 del Regulations on Status and Transfer of Players: “I trasferimenti internazionali dei giocatori sono consentiti solo se il giocatore ha più di 18 anni”.
Tale articolo prevede però delle eccezioni, come quella che permette il trasferimento di una minorenne qualora la giocatrice cambi paese insieme ai genitori per motivi non legati al calcio (da dimostrare) e, a livello comunitario, permette il tesseramento di una giocatrice minorenne soltanto tra i 16 e i 18 anni, rispettando però delle rigorose condizioni a carico dei clubs.
Analogamente, il citato art. 19 permette il tesseramento in un paese comunitario solo nel caso in cui la giocatrice viva a non più di 50 km dal confine nazionale e voglia tesserarsi per un club europeo con sede a non più di 50 km dal rispettivo confine.
La misura restrittiva prevista dal citato articolo venne adottata giustamente dalla FIFA per evitare il traffico internazionale di giocatori minorenni provenienti da paesi in via di sviluppo e che, una volta arrivati in Europa, si ritrovavano per strada dopo aver fatto un provino.
L’attuale restrizione però si applica anche a giocatrici minorenni che non corrono particolari pericoli, come nel caso in cui il cambio di paese viene effettuato insieme ai genitori.
A sua volta anche il TAS, il tribunale arbitrale dello sport, organismo arbitrale di ultima istanza delle sentenze FIFA/UEFA, ha applicato le norme federative calcistiche che limitano la libera circolazione dei giocatori/giocatrici.
Celebre è la sentenza CAS 2015/A/4312 riguardante un quattordicenne con madre brasiliana e padre statunitense, a cui venne proibito il tesseramento per l’Ajax. Dopo aver sostenuto un provino a Manchester con i “Cityzens”, d’accordo con la madre, si trasferì ad Amsterdam.
Nella città olandese la madre aprì un’attività commerciale, mentre il ragazzo ovviamente, continuò a coltivare il suo sogno, presentandosi ai provini dell’Ajax.
Questa volta, nonostante il provino fosse andato a buon fine, tutto venne bloccato dalla sentenza FIFA prima e da quella del TAS poi: secondo il tribunale svizzero, cosi come per la FIFA, la madre decise di trasferirsi ad Amsterdam solo per interessi calcistici e non per motivi privati o lavorativi .
Anche in Italia i tribunali ordinari si sono espressi contro le norme FIFA riconoscendole perlopiù discriminatorie, in particolare con l’ordinanza del 18 dicembre 2015 del Tribunale di Palermo, o con l’ordinanza n.656/2011 del Tribunale di Pescara.
La FIGC però è obbligata, in quanto membro FIFA, ad applicare le norme della federazione internazionale, tanto per società professionistiche come per le dilettantistiche, includendo quindi anche il calcio femminile.
In ambito nazionale invece, la FIGC sta realizzando dei cambiamenti normativi importanti in tema di circolazione delle giocatrici che si differenziano da quanto avviene in campo internazionale. Negli ultimi mesi infatti è stato abrogato l’art. 40 quater delle NOIF che limitava la circolazione delle giocatrici, non solo minorenni: “I calciatori/calciatrici “non professionisti”, trasferiti all’estero senza l’assenso della società, e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all’estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all’estero”.
La norma di cui sopra delineava un ostacolo evidente alla libera circolazione delle giocatrici e alla loro libertà di esercitare la professione presso le società che reputassero migliori per lo sviluppo della propria carriera, ostacolo vigente fino al 2019.
Il calcio femminile è in pieno sviluppo, come dimostrato dal mondiale di Francia: per raggiungere ulteriori traguardi, si deve passare dalla necessaria abrogazione di norme come l’art.40 quater che rappresentano, o meglio rappresentavano, delle vere e proprie peculiarità del calcio femminile.
Tuttavia, è bene ricordare che questo articolo è ancora in vigore per i giocatori e le giocatrici del calcio a 5.
Silvio Bogliari